
Nel gennaio 2024 è stato pubblicato dall’IVASS il Regolamento n. 53 del 9 gennaio 2024, in attuazione dell’art. 187-ter del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), che disciplina l’arbitrato in materia assicurativa. A tale regolamento ha fatto seguito il Provvedimento IVASS n. 140 del 14 marzo 2024, che ne ha definito criteri attuativi, requisiti di accesso all’arbitrato e caratteristiche degli arbitri. Inoltre, IVASS ha istituito formalmente una procedura arbitrale alternativa alla giurisdizione ordinaria, tesa a favorire la risoluzione delle controversie in modo più rapido, specialistico e meno oneroso.
L’arbitrato assicurativo disciplinato da IVASS è un procedimento volontario, regolato da un Codice etico ed esperibile solo se espressamente previsto nel contratto di assicurazione con una clausola compromissoria espressa. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, è necessario che la clausola compromissoria, sottoscritta all’interno del contratto, ricomprenda un rinvio al regolamento IVASS e non preveda deroghe peggiorative per l’assicurato ai sensi delle norme IVASS.
In presenza della clausola compromissoria, la parte interessata può dunque avviare la procedura arbitrale per la risoluzione di una controversia, nominando un arbitro (o un collegio di arbitri) ricompreso tra i soggetti iscritti nell’Elenco di Arbitri IVASS. L’Elenco, pubblico e consultabile, è composto da professionisti del diritto o della tecnica assicurativa che rispondono ai requisiti previsti dall’art. 7 del Regolamento, ovverosia almeno dieci anni di esperienza, indipendenza e competenza.
La decisione viene assunta da un arbitro unico o da un collegio e il lodo è vincolante, salvo specifici e limitati motivi di impugnazione (art. 829 c.p.c.).
Ambito applicativo: materie ammesse e materie escluse
L’art. 2 del Regolamento IVASS n. 53/2024 limita il ricorso all’arbitrato a determinati contratti e soggetti, come, ad esempio:
- i contratti assicurativi rivolti a consumatori e microimprese;
- le polizze RCA e RC obbligatorie;
- le polizze contro infortuni e malattia;
- multirischio per abitazioni e PMI;
- la RC professionale (limitatamente a professioni regolamentate);
- le polizze a tutela del credito.
L’art. 3 Reg. IVASS 53/2024, invece, indica quali sono le materie escluse dal ricorso all’arbitrato. Tra queste, vi sono:
- Polizze trasporto merci;
- Polizze aviation e marittime. L’esclusione di questo settore è particolarmente rilevante per il mondo della logistica e per le imprese con attività cross-border.
- Rischi internazionali o grandi rischi ex art. 1, comma 1, lett. s) del CAP;
- Contratti con contraenti diversi da consumatori o microimprese.
Vantaggi e criticità per le imprese
L’arbitrato assicurativo disciplinato da IVASS offre numerosi vantaggi a chi decide di avvalersene. Tra questi spiccano la sensibile riduzione dei tempi di definizione delle controversie e dei costi rispetto al processo ordinario. Inoltre, la presenza di arbitri altamente qualificati, spesso con competenze specialistiche anche in materie complementari al diritto (es. scienze mediche, ingegneristiche ecc.), rappresenta un ulteriore punto di forza. Infine, il ricorso all’arbitrato assicurativo garantisce un livello di riservatezza superiore rispetto alla disciplina ordinaria.
È necessario, tuttavia, tenere in considerazione alcune criticità connesse al ricorso all’arbitrato assicurativo. In primo luogo, va ricordato che l’accesso a questo tipo di procedura è soggetto a limiti sia in senso oggettivo che soggettivo, come previsto nel Regolamento IVASS n. 53/2024. La procedura si contraddistingue, inoltre, per controllo più rigoroso delle clausole preesistenti nei contratti interessati e sulla garanzia di parità tra le parti, sia in sede contrattuale che procedurale. La procedura deve, infine, essere coordinata con i sistemi di mediazione obbligatoria previsti dalla normativa vigente.
Per cogliere le opportunità offerte dall’arbitrato assicurativo è, dunque, opportuno:
- Valutare l’inserimento della clausola compromissoria nei nuovi contratti;
- Rivedere i testi contrattuali già in essere, soprattutto per le PMI;
- In caso di sinistro, analizzare costi/benefici dell’arbitrato rispetto alla giurisdizione ordinaria;
- Formare il personale legale interno e i risk manager sugli strumenti alternativi di gestione delle controversie.
Conclusioni
Il Regolamento IVASS n. 53/2024 rappresenta un passo avanti verso una maggiore efficienza e specializzazione nella risoluzione delle controversie assicurative. In un momento in cui la gestione del rischio e la tutela contrattuale assumono un ruolo centrale, è fondamentale che le imprese conoscano e valutino questo strumento.
A cura dell’avv. Michele Borlasca – e-mial: michele.borlasca@studiozunarelli.com