
Il 24 febbraio 2025 l’Unione Europea ha adottato il sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, andando ad implementare la disciplina già prevista dal Reg. 833/2014. L’ultimo pacchetto adottato punta a rafforzare le misure restrittive già previste nei precedenti, ampliando il novero di soggetti colpiti (ai quali si aggiungono ora altre trentuno entità russe, una entità bielorussa, una cinese, una turca e una ucraina) dalle sanzioni ed estendendo le medesime ad ulteriori settori e prodotti.
In particolare, nel sedicesimo pacchetto è stato introdotto un divieto di importazione di alluminio dalla Russia e sono state adottate misure più stringenti rispetto a prodotti che possono essere destinati a un possibile duplice uso. Il nuovo pacchetto sanzionatorio, ad esempio, attinge ora anche una lunga serie di elementi chimici (alcuni dei quali utilizzati anche per prodotti medicali) e introduce delle ulteriori limitazioni rispetto al settore finanziario e rispetto ai servizi di costruzione (già in precedenza, invero, erano state introdotte delle limitazioni a servizi di tipo ingegneristico/architettonico).
Viene attinto dalle sanzioni previste nel sedicesimo pacchetto anche il settore dei trasporti. Ed infatti, oltre a confermare limitazioni rispetto alla possibilità di accedere a scali europei, è stato introdotto divieto per le entità russe, titolari di partecipazioni all’interno di imprese di trasporti europee, di aumentare la loro partecipazione oltre il 25% del capitale delle imprese partecipate. Ciò limita ulteriormente le operazioni di trasporto russe, invero già soggette a limitazioni alla circolazione, all’interno dei territori dell’Unione Europea.
Nell’ottica di evitare che vengano poste in essere delle condotte volte ad aggirare le sanzioni, viene inoltre richiesto agli operatori economici europei di adottare misure appropriate e proporzionate per individuare e valutare possibili rischi di esportazione verso la Russia di beni soggetti a sanzioni, mettendo in atto politiche, controlli e procedure adeguate. In considerazione del fatto che la mancata osservanza dei divieti di cui al Reg. 833/2014 è foriera di responsabilità penale ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 221/2017 (che prevede la pena della reclusione sino a sei anni), è quindi importante che le imprese europee svolgano una opportuna attività di due diligence rispetto ad eventuali operazioni con partner commerciali russi.
A cura della Sede di Trieste – Avv. Andrea Piras (andrea.piras@studiozunarelli.com)