La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciatasi recentemente sul tema con sentenza C-283/22, ritiene di no, e la ragione della decisione risiede nella apparente non equiparabilità tra il volo aereo effettuato sulla base di un contratto di trasporto e quello svolto, invece, per finalità diverse o ulteriori come, ad esempio, l’addestramento.

Il caso esaminato dalla Corte ha infatti avuto ad oggetto un incidente avvenuto durante l’addestramento su elicottero di membri dei vigili del fuoco durante il quale, senza che vi fosse stato “scalo” presso un luogo diverso da quello di decollo, uno di essi è deceduto mentre era appeso, all’esterno, con un verricello e quando il velivolo era in volo stazionario.

L’applicabilità del regime di responsabilità stabilito dalla Convenzione è stata, tuttavia, negata sulla base del disposto del suo art. 1, comma 2, ai sensi del quale, secondo la Corte di Giustizia, il trasporto aereo dovrebbe intendersi come un contratto che prevede necessariamente lo spostamento di passeggeri da un luogo di partenza (A) ad uno di arrivo (B), quest’ultimo diverso dal punto di decollo dell’aeromobile.

Nello specifico, il principio che si legge tra le righe della sentenza è che il contratto di addestramento di cui fa parte il passeggero, pur implicando necessariamente il volo, non può considerarsi, ai sensi della Convenzione di Montreal, un vero e proprio accordo di trasporto aereo.

Secondo la Corte di Giustizia sarebbe dunque il fine ultimo per cui il volo aereo è svolto a determinare se l’utente di quel volo può o meno beneficiare del regime particolarmente tutelante stabilito dalla Convenzione a favore di coloro che restano danneggiati dal trasporto, come i familiari del militare deceduto nel sinistro oggetto del caso.

Ma si può effettivamente sostenere che un volo effettuato per ragioni di addestramento non implichi quantomeno in via collaterale una prestazione di trasporto anche se non vi è scalo in un luogo diverso da quello di decollo?

La questione è senz’altro sottile ma, ad opinione di chi scrive, la pronuncia sembra porsi parzialmente in contraddizione con previgente giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia di più ampie vedute. Risale, infatti al 2015 la sentenza con cui, invece, era stata dichiarata l’applicabilità della Convezione di Montreal ad un sinistro aereo avvenuto durante un volo effettuato per il lancio di cariche esplosive a fini di distacco valanghe ed in relazione al quale, al pari del più recente caso, l’elicottero è rientrato presso il luogo di partenza, senza effettuare alcuno scalo o atterraggio presso luoghi diversi da quest’ultimo.

 

La più recente sentenza della Corte, dunque, in nome esclusivamente di una formale aderenza allo scritto normativo, sembra fare un passo indietro rispetto al tentativo, già operato in passato dalla giurisprudenza, di attribuire ampia applicabilità della Convenzione ai sinistri aerei.

L’interpretazione rigidamente formalistica dell’operazione contrattuale in argomento, prescelta da ultimo dalla Corte di Giustizia, sembra trascurare di intenderla anche in senso funzionale, così svuotando di significato le regole generali ed i principi cui si ispira la Convenzione e seguendo la quale si perviene a concludere, apparentemente in via illogica, l’estraneità del trasporto aereo rispetto ad attività, come l’addestramento, che invece necessariamente la implicano.

 

A cura dell’avv. Valentina Saviotti – valentina.saviotti@studiozunarelli.com

 

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