Il TAR Veneto, con sentenza n. 3086/2024, ha accolto le difese presentate dall’Autorità di Sistema Portuale, annullando una delibera comunale incidente sulle scelte pianificatorie di aree portuali e retro-portuali e confermando la competenza esclusiva delle Autorità di Sistema Portuale in tale ambito.

Il caso

La controversia traeva origine dalla richiesta di annullamento del provvedimento avente ad oggetto l’adozione, mediante Deliberazione di una Giunta Comunale, di una Variante ad un Piano di Recupero di iniziativa pubblica e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.

In particolare, la variante in parola mirava a ridefinire l’assetto di un’area compresa nel territorio del Comune resistente attraverso la previsione di nuovi lotti edificabili e la realizzazione di opere urbanistiche ritenute necessarie all’insediamento di nuove attività produttive artigianali e relative ai settori dell’autotrasporto e della logistica.

Malgrado la previsione di vincoli riguardanti aree ricadenti in ambito portuale e retro-portuale, il Comune aveva deliberato in violazione della competenza pianificatoria esclusiva dell’AdSP e, comunque, senza aver mai coinvolto nel procedimento di approvazione l’Autorità di Sistema Portuale, resa edotta dei provvedimenti solo in seguito all’approvazione della Variante.

Oltretutto, le aree di competenza portuale incluse nel Piano di Recupero comunale sarebbero già state interessate da un importante progetto pubblico avente ad oggetto l’adeguamento ferroviario e stradale e il raddoppio del fascio di binari correnti lungo il lato ovest dell’area in parola, finanziato con fondi del PNRR, dando luogo non solo ad un’impropria interferenza con le competenze dell’Autorità di Sistema Portuale, ma altresì ostacolando la realizzazione di tale rilevante progetto.

La difesa dell’Autorità di Sistema Portuale

L’Autorità di Sistema Portuale, assistita dallo Studio, presentava ricorso per l’annullamento dei provvedimenti adottati dinnanzi al TAR Veneto, deducendone la nullità ai sensi dell’art. 21-septies della Legge n. 241/1990 o comunque l’annullabilità. La difesa ha sottolineato in modo incisivo l’illegittimità della Delibera adottata da parte del Comune in totale carenza di potere e in assenza di una qualsivoglia competenza in materia pianificatoria in ambito portuale e retro-portuale.

Come noto, la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali rientra, infatti, nella competenza esclusiva delle Autorità di Sistema Portuali, come stabilito ex lege dall’art. 5, comma 1-quinquies, della L. n. 84/1994. Tale principio, oltre ad essere riconosciuto da una ormai consolidata giurisprudenza, è stato ulteriormente ribadito negli ultimi anni in sede di adozione delle modifiche introdotte alla L. n. 84/1994 ad opera della Legge 9 novembre 2021, n. 156. Tale recente riforma, correggendo l’originaria distonia della previgente subordinazione del Piano Regolatore Portuale (PRP) al piano regolatore generale, coerentemente con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 485/1995 che ha affermato il principio secondo cui i piani settoriali hanno prevalenza, definisce il PRP come l’unico strumento valido per la pianificazione di queste aree.

Vi è, dunque, una netta distinzione tra la pianificazione in ambito portuale, finalizzata alla tutela e allo sviluppo dei traffici marittimi nazionali e internazionali, e gli strumenti urbanistici generali, i quali rimangono circoscritti alla gestione del traffico urbano e alle aree di interazione porto-città. In quest’ultimo caso, peraltro, il Comune è tenuto ad acquisire preventivamente il parere dell’Autorità di Sistema Portuale, come previsto dal secondo periodo del citato art. 5 comma 1-quinquies della Legge n. 84/1994.

La decisione del TAR Veneto

Il TAR Veneto, in accoglimento delle difese elaborate dagli Avv.ti dello Studio, Prof. Stefano Zunarelli e Andrea Giardini, ha annullato la delibera della Giunta comunale impugnata, ravvisando l’insussistenza di qualsiasi potestà pianificatoria in capo all’Amministrazione comunale in ambito portuale, in quanto riservata all’AdSP.

In particolare, il Tribunale ha affermato la competenza pianificatoria esclusiva dell’Autorità di Sistema Portuale nell’ambito portuale e retro-portuale, mettendo in risalto la rilevanza statale del Piano Regolatore Portuale come «unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza» e sottolineandone la preminenza rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica. In totale accoglimento delle tesi della ricorrente, il TAR ha, peraltro, riconosciuto che è esclusivamente compito del PRP definire la speciale disciplina del territorio portuale e tutelare l’interesse pubblico al corretto svolgimento e sviluppo dei traffici marittimi nazionali e internazionali.

L’apporto consultivo regionale e comunale in materia sarebbe, invece, di mera coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici per le aree di cerniera.

Considerazioni finali

La sentenza del TAR Veneto, ricostruendo il ruolo e le funzioni del piano regolatore portuale, ribadisce in maniera decisiva la competenza esclusiva delle Autorità di Sistema Portuale nella pianificazione delle aree ricomprese in ambito portuale e retro-portuale.

Ne deriva che qualsiasi deliberazione in materia urbanistica di altro ente territoriale incidente sulle scelte pianificatorie dell’area portuale, sottraendo competenze chiaramente riservate all’AdSP, sarà inevitabilmente illegittima e viziata e potrà essere annullata in sede giurisdizionale.

Approfondimento a cura dell’avv. Ilaria MalagutiAssociate dello Studio – ilaria.malaguti@studiozunarelli.com.

Seguici sui social: