Il 21 gennaio scorso il Prof. Avv. Massimo Campailla e l’Avv. Federica Fantuzzi hanno partecipato come relatori al workshop “Il nuovo diritto doganale – le novità 2025”, organizzato da Confindustria Romagna.
Il seminario ha avuto ad oggetto la recente riforma del diritto doganale entrata in vigore il 4 ottobre 2024 con l’introduzione delle Nuove Disposizioni Complementari al Codice dell’Unione Europea, un corpo normativo di 122 articoli che ha, tra le varie cose, altresì abrogato il Testo Unico Legge Doganale del 1973.
Scopo precipuo della riforma è stato quello di adeguare il diritto interno a quello comunitario, nonché quello di semplificare e razionalizzare le norme del settore, di difficile applicazione in quanto prodotto di una pesante stratificazione normativa avvenuta sia a livello nazionale che a livello europeo.
Sono stati individuati i punti cardine della nuova disciplina che, in estrema sintesi, ha:
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- definito l’IVA come diritto di confine;
- ridisegnato l’assetto sanzionatorio sia amministrativo che penale;
- comportato modifiche in tema di rappresentanza diretta;
- potenziato il diritto al contraddittorio del contribuente;
- soppresso istituti tipici del diritto doganale quale la controversia doganale;
- modificato il Testo Unico Accise.
Il workshop si è altresì focalizzato sui risvolti pratici della classificazione dell’IVA come diritto di confine, anche con riferimento al conseguente riconoscimento della responsabilità per omesso pagamento dello spedizioniere, dichiarante in rappresentanza indiretta.
Particolare attenzione è stata inoltre rivolta all’esame del nuovo impianto sanzionatorio, sia amministrativo che penale.
Se, da un lato, l’attuale quantificazione della sanzione prevista in caso di violazioni amministrative pare oggi rispettosa dei principi di proporzionalità comunitaria, dall’altro, preoccupa l’ampliamento della sfera di rilevanza penale della condotta nel caso di omessa o infedele dichiarazione che abbia comportato l’omesso pagamento di diritti di confine che, distintamente considerati, superino la soglia dei 10.000 euro.
L’avvio di un procedimento penale, infatti, e il sequestro delle merci preordinato alla confisca causa ingenti danni agli operatori coinvolti anche laddove, all’esito delle indagini e/o del processo, venisse esclusa la responsabilità penale.
Anche la disciplina della confisca obbligatoria amministrativa e penale nella sua nuova formulazione solleva interessanti questioni applicative.
Dal confronto tra i vari relatori sono in conclusione emerse luci e ombre di una riforma particolarmente attesa, che pare tuttavia ancora necessitare di alcuni interventi correttivi.
A cura dell’Avv. Federica Fantuzzi (federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)
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