Può capitare, a volte, di chiedersi come affrontare al meglio una controversia legale nel settore dei trasporti e della logistica, senza compromettere l’operatività della propria azienda. Siamo tutti d’accordo che per ottenere risultati concreti e vantaggiosi spesso non basti chiedere al proprio avvocato di “fare causa”. Se anche tu desideri ridurre i rischi legati a lungaggini legali e soluzioni insoddisfacenti, questo articolo fa per te.
Nel settore legale, proteggere al meglio i clienti richiede una combinazione efficace di strumenti giudiziali e soluzioni extragiudiziali, puntando a risultati concreti e vantaggiosi. Un recente caso di successo ha dimostrato come l’adozione di una strategia ibrida possa portare alla chiusura di una controversia, mitigando almeno in parte i rischi connessi alle lungaggini dettate dai tempi della giustizia, con una soluzione economicamente conveniente per il cliente.
Il caso
La nostra assistita, un’impresa incaricata della logistica di un prestigioso marchio del lusso, si è trovata coinvolta in una disputa rilevante a seguito di un furto di merce di elevato valore. Nel maggio 2013, durante un trasporto, un autista incaricato dalla nostra assistita del servizio di navettaggio dallo stabilimento della maison al magazzino di logistica ha organizzato, insieme a un complice, la sottrazione delle merci, manomettendo il sistema di tracciamento satellitare e dirottando due mezzi. I veicoli, abbandonati senza merce, sono stati ritrovati successivamente, ma il danno per la loro sottrazione, aggiornato ad oggi, ammontava a circa un milione e mezzo di euro. A complicare la situazione vi era poi il fatto che l’autore del furto, pochi giorni dopo averlo commesso, ha confessato alle autorità investigative di averlo compiuto lui, per far fronte alle difficoltà economiche della sua azienda.
Le assicurazioni della parte danneggiata, liquidato l’indennizzo alla propria assicurata, si sono surrogate nei suoi diritti risarcitori e hanno richiesto il risarcimento all’impresa incaricata della logistica, da noi assistita. L’abbiamo difesa articolando una serie di eccezioni, prima tra le quali che il furto fosse avvenuto prima che la merce fosse formalmente consegnata all’impresa di logistica. Abbiamo inoltre chiesto manleva alle assicuratrici, garanti per la responsabilità civile nelle attività di trasporto e logistica della nostra assistita.
La sentenza di primo grado, pronunciata dieci anni dopo il sinistro, ha accolto sia la domanda principale che la domanda di manleva, basandosi sulle seguenti considerazioni:
- nella compravendita, il trasferimento della proprietà avviene per effetto del consenso e può completarsi con la consegna al vettore. Tuttavia, nel caso in esame, poiché i beni non erano ancora specificamente individuati ma solo generici e destinati al magazzino come scorte, la proprietà non era ancora passata agli acquirenti. Pertanto, il rischio e il diritto al risarcimento all’atto del furto erano ancora in capo alla mittente e bene avevano fatto le attrici a liquidare l’indennizzo alla venditrice e non alle acquirenti;
- l’impresa incaricata del trasporto, che non abbia verificato l’identità del personale incaricato e abbia omesso di attivare i dispositivi di telesorveglianza imposti dal contratto, è responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., laddove per adempiere si sia avvalsa di terzi per l’effettuazione della relativa attività, rispondendo per i fatti dolosi o colposi dei terzi incaricati, in particolare nel caso di specie a titolo di colpa grave;
- qualora l’assicurazione si impegni a tenere indenne la garantita per «quanto [l’assicurato] sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, nella sua qualità di vettore stradale a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate», qualità assunta dall’assicurato nei confronti della propria committente, e l’«assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci» contempli l’ipotesi del «trasporto affidato a terzi subvettori», la copertura assicurativa per responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci si estende ai casi di trasporto affidato a subfornitori e merci in custodia di terzi;
- non osta all’applicazione del massimale, contrattualmente previsto nell’assicurazione RCV per “autocarro con satellitare”, il fatto che in occasione del furto non fosse stato attivato il c.d. “viaggio vincolato” (monitoraggio avanzato tramite il sistema di controllo satellitare installato sui mezzi), essendo all’uopo sufficiente che sui mezzi fosse stato installato un adeguato sistema di controllo satellitare;
- qualora la polizza preveda che «la società non è obbligata per danni derivanti da appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore quando c’è concorso dello stesso» e comprenda altresì espressamente l’ipotesi «dolo dei dipendenti ed ausiliari dell’Assicurato nonché dei subvettori e rispettivi dipendenti ed ausiliari», la prima di tali disposizioni va interpretata nel senso che tale limitazione si applichi unicamente al vettore/assicurato, in particolare alle figure che, all’interno di tale soggetto organizzato come società, ricoprono cariche di responsabilità specifica.
Alla luce di queste considerazioni il Tribunale ha condannato l’impresa di logistica a risarcire le assicurazioni della committente per l’intero valore delle merci sottratte e ha disposto che le assicurazioni per la responsabilità civile dell’impresa di logistica provvedessero alla manleva, al netto della franchigia.
Nonostante l’accuratezza e l’equilibrio della sentenza, la complessità delle questioni giuridiche da essa affrontate ha indotto sia l’impresa logistica che le sue assicuratrici a proporre appello. L’atto d’appello, articolato in modo approfondito, ha convinto le assicurazioni della committente/venditrice a esplorare una soluzione transattiva. Grazie alla combinazione di strumenti giudiziali e negoziali, la controversia si è risolta in via stragiudiziale, con un accordo considerato vantaggioso per tutte le parti coinvolte.
Considerazioni finali
Questo caso dimostra come la miglior tutela legale spesso si ottenga combinando accurate tecniche difensive a carattere processuale con l’abilità di negoziazione, una strategia, cioè, che miri a introdurre crepe nelle solide ragioni del danneggiato per poi addivenire ad una conciliazione altrimenti impossibile, soddisfacente per il cliente e suscettibile di ridurre costi e rischi. La miglior sentenza è spesso quella che non si scrive, e in questo caso, l’accordo ha garantito risultati concreti e vantaggiosi per tutte le parti, evitando le lungaggini dell’appello.
A cura dell’Avv. Alberto Pasino, Senior Partner – alberto.pasino@studiozunarelli.com