Il Decreto Legislativo n. 164/2024 apporta modifiche alla Riforma Cartabia del 2022, migliorando la digitalizzazione e semplificando il processo civile. Tra le novità vi sono anche la soppressione della cancelleria cartacea, il potenziamento del Processo Civile Telematico, nuove regole per il rito semplificato e l’armonizzazione dei termini per le impugnazioni. Il correttivo punta a un sistema giudiziario più efficiente e accessibile.

 

Il Correttivo alla Riforma Cartabia: novità e chiarimenti sul processo civile

Il Decreto Legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2024 n. 264, ha introdotto alcune importanti modifiche alla Riforma Cartabia del 2022 (D. Lgs. n. 149/2022). Questo correttivo mira a risolvere alcune criticità emerse nell’applicazione pratica della riforma e a migliorare l’efficienza e la digitalizzazione del sistema giudiziario italiano. Di seguito, i principali aspetti trattati dal decreto.

  1. Ambito di applicazione e regime transitorio

Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti avviati successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 7). Per quelli già pendenti a quella data, si continuano ad applicare le norme precedenti , mentre le attività successive all’entrata in vigore seguono il nuovo regime normativo.

  1. Digitalizzazione del processo

  • Soppressione del termine “cancelleria”: tutti gli atti processuali vengono trasferiti esclusivamente tramite il Processo Civile Telematico (PCT), eliminando i riferimenti alla carta.
  • Comunicazioni e notificazioni via PEC: la normativa elimina l’obbligo di indicare il numero di fax e introduce il deposito degli atti nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in caso di notifiche elettroniche non riuscite. Pertanto, se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell’atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia.

Inoltre, in tema di notificazioni a mezzo PEC eseguite da ufficiale giudiziario, il nuovo art. 149 bis c.p.c. chiarisce che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Viene modificato l’art. 133 c.p.c., il quale prevede adesso che il cancelliere debba dare immediata comunicazione del deposito della sentenza alle parti. Tale comunicazione non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

  • Fascicolo processuale: viene eliminata la nota di iscrizione a ruolo ed il fascicolo informatico diventa la regola, mentre quello di parte è limitato ai procedimenti iniziati in forma cartacea.
  1. Poteri del giudice, svolgimento udienze e rito semplificato

  • Verifiche preliminari: il Correttivo interviene sull’art. 171 bis c.p.c., modificandolo quasi per intero, prevedendo che il giudice possa rilevare d’ufficio, all’esito delle verifiche preliminari, eventuali questioni relative alla regolarità del contraddittorio.

Inoltre, il giudice può differire, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza di comparizione indicando questioni rilevabili d’ufficio, al fine di garantirne il contraddittorio attraverso le memorie di cui all’art. 171 ter.

A tal proposito, tramite la modifica dell’art. 38 c.p.c., viene previsto che il termine ultimo per la rilevazione d’ufficio dei profili di incompetenza coincida con il decreto di cui all’art. 171 bis.

Infine, sempre l’art. 171 bis prevede che il giudice possa disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato se ricorrono i presupposti dell’art. 281 decies.

  • Svolgimento udienze: viene definitivamente chiarita l’impossibilità di sostituire le udienze nelle quali è prevista la comparizione personale delle parti con note di trattazione scritta o udienze in video conferenza.
  • Rito semplificato: viene previsto che nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio possa essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’art. 281 decies.

Il ricorso deve contenere, come per l’atto di citazione, tutte le indicazioni e gli avvertimenti di cui all’art. 163 c.p.c.

Le modifiche più rilevanti relative al rito semplificato attengono alla possibilità, per l’attore, di proporre domanda riconvenzionale in risposta alla domanda riconvenzionale del convenuto ed al nuovo termine per le memorie istruttorie.

Quest’ultimo, infatti, è concesso dal giudice “quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte” e non più se “sussiste giustificato motivo”, formula equivoca che lasciava al giudice ampia discrezionalità.

  1. Processo di esecuzione

  • Atto di precetto e pignoramento: l’atto di precetto deve indicare il giudice competente per l’esecuzione, mentre il pignoramento deve includere gli avvertimenti specifici per il debitore di cui all’art. 492 c.p.c.
  • Conversione del pignoramento: la somma da depositare è ridotta da un quinto ad un sesto del credito.
  • Fatture elettroniche: il nuovo art. 634 c.p.c. prevede che le fatture elettroniche siano prove scritte idonee all’emissione del decreto ingiuntivo.
  • Titolo esecutivo: l’art. 475 c.p.c. introduce i duplicati informatici come titoli esecutivi.
  • Avviso iscrizione pignoramento: viene nuovamente modificato l’art. 543 c.p.c., il quale prevede adesso che, in caso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, il creditore non dovrà più notificare l’avviso al debitore ma solo al terzo pignorato.
  • Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: i nuovi articoli 616 e 618 c.p.c. prevedono che, quando il giudizio di merito è introdotto con rito ordinario, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171 bis e 171 ter.
  1. Impugnazioni

  • Motivazione degli atti: gli atti di appello devono essere redatti in maniera chiara, sintetica e specifica, con indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti e violazioni di legge.
  • Costituzione del convenuto: viene precisato che l’appellato si dovrà costituire nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata in citazione.
  • Notifica elettronica: se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito.

Considerazioni finali

Il correttivo rappresenta un passo importante verso la modernizzazione del sistema giudiziario, bilanciando efficienza e tutela dei diritti. L’obiettivo è rendere il processo civile più trasparente, accessibile e coerente con le esigenze di cittadini e professionisti.

 

A cura dell’Avv. Alessandro De Santis, Associate dello Studio Legale Zunarelli e Associati – alessandro.desantis@studiozunarelli.com

CategoryDiritto civile

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