Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2692/2024, ha respinto la domanda di condanna promossa dall’acquirente di una imbarcazione da diporto contro una società specializzata nell’esecuzione di controlli non distruttivi, ritenendo che non potesse esserle imputato l’incauto acquisto di una imbarcazione da diporto, risultata poi affetta da vizi.

Il caso

L’acquirente di una imbarcazione da diporto deduceva di aver commissionato ad una nota impresa l’analisi spessimetrica sulle strutture in acciaio di un natante in vista del relativo acquisto e di essersi, poi, determinato a procedere allo stesso in ragione del positivo esito degli accertamenti eseguiti. Tuttavia, una volta perfezionata la compravendita, lamentava che, durante la prima uscita in mare, l’imbarcazione aveva presentato fenomeni infiltrativi d’acqua, a seguito dei quali erano emersi rilevanti problemi di corrosione interessanti lo scafo. Agiva, pertanto, nei confronti della società per vedere accertato in giudizio il suo inadempimento, per non aver rinvenuto e segnalato i problemi di corrosione interessanti lo scafo, che, a suo dire, ove conosciuti, lo avrebbero indotto a non procedere all’acquisto.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, assistita dal nostro Studio, contestando la sussistenza del proprio inadempimento, dal momento che l’oggetto della prestazione commissionatole atteneva unicamente alla sommaria verifica dello spessore dello scafo, all’esito della quale, peraltro, era emerso che l’imbarcazione aveva subito numerosi interventi di ripristino, che avrebbero dovuto indurre l’acquirente ad eseguire accertamenti più approfonditi prima di determinarsi all’acquisto.

La decisione del Tribunale di Taranto

Il Tribunale di Taranto, in accoglimento delle difese della società convenuta, ha rigettato la domanda attorea, escludendo il paventato inadempimento della convenuta in ragione della natura dell’incarico che, giammai, avrebbe potuto costituire utile e unico presupposto sul quale l’acquirente avrebbe potuto formare il convincimento all’acquisto dell’imbarcazione.

Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l’assenza di prove di navigazione e la accertata pregressa esecuzione di numerosi ripristini della carena, noti anche all’acquirente, erano da ritenersi elementi che, congiuntamente alla vetustà della imbarcazione (trattasi di unità da diporto costruita nel 1966), avrebbero dovuto indurre l’aspirante proprietario ad eseguire più approfonditi e onerosi accertamenti prima di determinarsi all’acquisto, senza limitarsi alle risultanze del sommario accertamento commissionato alla convenuta.

Considerazioni finali

A prescindere dalla vicenda processuale in oggetto, la decisione del Tribunale di Taranto offre un interessante spunto di riflessione su una tematica che spesso viene sottovalutata o addirittura – come nel caso di specie – ignorata nell’ambito delle compravendite nautiche: l’importanza della perizia di stima sullo stato e sul valore dell’imbarcazione.

Infatti, la compravendita dei natanti da diporto è spesso caratterizzata da elementi di internazionalità e da una contrattualistica snella, impostata su formulari predefiniti e non negoziabili, contenenti anche condizioni di acquisto “visto e piaciuto”. In tale contesto, dunque, assume rilievo significativo per l’acquirente l’assistenza da parte di un professionista specializzato per l’esecuzione di una valutazione preliminare sullo stato dell’imbarcazione, al fine di prevenire l’insorgenza di eventuali problematiche in seguito al perfezionamento della compravendita.

Approfondimento a cura dell’Avv. Federico TassinariJunior Partner dello Studio – federico.tassinari@studiozunarelli.com e difensore della società convenuta.

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