Il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, noto come Decreto Infrazioni, rappresenta una svolta per la portualità turistica italiana.
Convertito in legge tramite Legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166, introduce importanti cambiamenti normativi in quanto le concessioni demaniali marittime rilasciate per la gestione (ed eventuale costruzione) di strutture dedicate alla nautica da diporto, come porti turistici e punti di ormeggio, vengono ufficialmente escluse dall’applicazione della direttiva Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE).
Le modifiche alla Legge 5 agosto 2022, n. 118
In particolare, il legislatore, accogliendo le istanze provenienti dalle associazioni rappresentative del settore, ha confermato la specificità di tali strutture relative alla nautica da diporto. In effetti, l’art. 1 del Decreto Infrazioni, modificando l’art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (approvata nel corso del Governo Draghi), ha eliminato qualsiasi riferimento alle concessioni “per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio”.
Ciò in quanto l’utilizzo dei beni portuali (rientranti all’interno del c.d. demanio marittimo necessario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav.) da parte di un concessionario privato e la specificità delle strutture dedicate alla nautica da diporto non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 2014/23/UE relativa all’aggiudicazione dei contratti di concessione, considerato che, l’utilizzo di tali beni, non rientra nella nozione di “concessioni di servizi” ( cfr. considerando 47 della sentenza CGUE 14 luglio 2016, c.d. “Promoimpresa”) e che le concessioni in questione sono rilasciate in base ad una precisa procedura ad evidenza pubblica, rispettosa dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, prevista dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (art. 3).
Viene, pertanto, superata l’assimilazione delle concessioni aventi ad oggetto le strutture dedicate alla nautica da diporto con le c.d. concessioni balneari.
E le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative?
Per quanto concerne le c.d. concessioni balneari, le stesse restano disciplinate dalla Legge 118/2022 sebbene con alcune modifiche introdotte dal Decreto Infrazioni, il quale, seppur abbia introdotto una nuova proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime (fino al 30 settembre 2027, “al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento”) ha, altresì, previsto che tali concessioni dovranno essere affidate tramite procedure ad evidenza pubblica “nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili” (art. 4, comma 1, L. 118/2022, come modificato dall’art. 1, d.l. 131/2024).
Le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione di tali concessioni demaniali dovranno essere avviate entro il 30 giugno 2027 (art. 4, comma 3, L. 118/2022, come modificato dall’art. 1, d.l. 131/2024) e, “in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall’articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa” (art. 3, comma 3, L. 118/2022, come modificato dall’art. 1, d.l. 131/2024), l’autorità concedente, motivandone le ragioni, potrà differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2028.
Da rammentare, infine, come in caso di rilascio della concessione demaniale, a seguito della procedura ad evidenza pubblica, ad un nuovo concessionario, quest’ultimo dovrà corrispondere al concessionario uscente un indennizzo “pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge […]” (art. 4, comma 9, L. 118/2022).
Implicazioni per il settore diportistico e per il turismo balneare
La distinzione normativa tra concessioni per la nautica da diporto e concessioni balneari rappresenta un passo fondamentale per tutelare e valorizzare due settori strategici dell’economia italiana, ognuno con caratteristiche e necessità specifiche.
Separare le concessioni per la nautica da diporto dalle concessioni balneari consente di riconoscere e valorizzare le peculiarità delle strutture diportistiche, come porti turistici e punti di ormeggio. Questi impianti non solo rappresentano infrastrutture essenziali per il turismo nautico, ma costituiscono anche un elemento chiave per attrarre un pubblico internazionale, particolarmente esigente in termini di qualità dei servizi.
Tale distinzione permette inoltre agli operatori del settore nautico di concentrarsi sull’innovazione e sulla sostenibilità, senza doversi confrontare con normative concepite per contesti diversi, come quello delle spiagge e dei lidi. Una maggiore chiarezza normativa stimola gli investimenti privati, agevolando lo sviluppo di strutture moderne e competitive a livello globale.
Approfondimento a cura dell’Avv. Gianluca Gennai, Associate dello Studio – gianluca.gennai@studiozunarelli.com