Il Giudice di Pace di Livorno, in accoglimento della difesa di uno spedizioniere internazionale, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da un’impresa terminalista contro lo spedizioniere avente ad oggetto il pagamento di un importo a titolo di port storages.

 

Il caso

Il mandante di un contratto di spedizione stipulava con uno spedizioniere internazionale un contratto avente ad oggetto la spedizione di un container in Asia.

Nell’espletamento del suddetto mandato, lo spedizioniere prenotava uno spazio a bordo della nave per la spedizione del container. Una volta entrato in porto, il container veniva bloccato per un’ispezione doganale. Effettuata l’ispezione, il container veniva imbarcato, avendo però intanto maturato importi a titolo di demurrages, detention (da corrispondersi alla compagnia marittima) e port storage (da corrispondersi al Terminal portuale).

Il Terminal portuale, in relazione alle somme dovute a titolo di port storages, si rivolgeva direttamente allo spedizioniere, anziché al mandante di quest’ultimo.

Poiché una via transattiva non era percorribile, il Terminal portuale si decideva ad agire in giudizio, ottenendo, contro lo spedizioniere, decreto ingiuntivo relativo agli importi richiesti a titolo di port storages.

 

La difesa dello spedizioniere

Lo spedizioniere, assistito dallo Studio, si opponeva al decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e chiamando in causa il proprio mandante.

In particolare, a sostegno della carenza di legittimazione passiva dello spedizioniere, lo Studio deduceva che, quando un contratto di trasporto mediante container viene concluso grazie all’intervento di uno spedizioniere, sorgono molteplici fattispecie contrattuali, tra loro distinte ed autonome, ossia:

  • il contratto di spedizione vero e proprio
  • il contratto di trasporto marittimo ed anche
  • il contratto di locazione del container.

In virtù di tale ultima fattispecie contrattuale, il vettore marittimo, tramite lo spedizioniere, fornisce al mittente del contratto di trasporto il container impiegato per lo stivaggio delle merci dando vita ad un autonomo contratto di locazione, del tutto distinto dal contratto di trasporto.

Poiché la stipulazione del contratto di locazione del container non rientra tra le operazioni accessorie che lo spedizioniere compie in nome proprio e per conto del mandante, lo spedizioniere – necessariamente – conclude detto contratto di locazione in nome e per conto del proprio mandante, ossia in rappresentanza di quest’ultimo: da ciò deriva la conseguenza che le richieste di pagamento relative ai costi maturati dal container per eventuali soste al porto non possono essere rivolte allo spedizioniere (che non ha quindi legittimazione passiva in un eventuale giudizio), ma direttamente al mandante di quest’ultimo.

La decisione del Giudice di Pace di Livorno

Il Giudice di Pace di Livorno, in totale accoglimento della difesa elaborata dall’avv. Stefano Campogrande, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’impresa terminalista, ravvisando la carenza di legittimazione passiva dello spedizioniere.

Dall’istruzione della causa veniva confermato che, anche sul piano fattuale, risultava che lo spedizioniere avesse agito in rappresentanza del proprio mandante, sicché gli effetti del contratto di locazione del container non potevano che ricadere sul solo rappresentato. Il Giudice ha confermato tale assunto, nonostante il fatto che il terminal portuale non avesse avuto visione della polizza di carico.

In forza della decisione, l’impresa terminalista è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dallo spedizioniere internazionale.

Approfondimento a cura dell’avv. Stefano Campogrande, Junior Partner dello Studio – stefano.campogrande@studiozunarelli.com e difensore dello spedizioniere internazionale nel caso esaminato.

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