Il Tribunale di Roma ha accolto le difese delle Studio Zunarelli e definito alcuni interessanti aspetti in tema di consultazione dei documenti sociali, da parte del socio di S.r.l., non amministratore, che opera in concorrenza con la società stessa.

La cliente dello Studio, una S.r.l. operante nel mercato dei servizi nautici offshore, riceveva un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. da parte di un socio, al quale gli amministratori avevano negato la consultazione dei documenti sociali, in quanto egli svolgeva, in proprio, un’attività commerciale in diretta concorrenza con la società stessa.

In simili circostanze, il socio, se avesse avuto accesso a tutti i documenti, sarebbe stato in grado di sottrarre dati sensibili di mercato alla società, arrecando alla stessa un grave pregiudizio.

Per tali ragioni, la società manifestava altresì al Giudice la propria disponibilità a far verificare la documentazione richiesta, previa adozione dei doverosi accorgimenti al fine di garantire la protezione/oscuramento dei dati sensibili e riservati ivi contenuti: il tutto a spese del socio.

L’estrazione documenti sociali e l’oscuramento dei dati – la normativa che li regola

È noto che

  • L’art. 2476, comma 2, c.c., prevede che “I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.
  • Il diritto è strumentale all’esercizio del potere di controllo accordato al socio che può consultare ed estrarre copia dei documenti esaminati, a proprie spese.
  • Tuttavia, il diritto di consultazione ex 2476, co. 2, c.c. deve essere esercitato nel rispetto dei limiti sanciti dal principio di buona fede e correttezza e, soprattutto, non a danno della società nei rapporti con imprese concorrenti, con conseguente illegittimità di tutti i comportamenti che risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi.
  • Per giurisprudenza costante, in questi casi, è consentita la limitazione del diritto alla consultazione della documentazione sociale e all’estrazione di copia attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione.

La decisione del Tribunale di Roma: l’accesso va limitato e per l’oscuramento paga il socio richiedente

Il Tribunale di Roma ha preso una posizione netta sulla questione portata alla sua attenzione accogliendo pienamente la tesi difensiva avanzata dallo Studio Zunarelli.

Il Giudice, infatti, ha riconosciuto al socio il diritto di consultare i documenti richiesti, purché i dati sensibili ivi contenuti (quali, ad esempio, i nominativi dei clienti) fossero preventivamente oscurati, vista la posizione concorrenziale ricoperta dal richiedente, che il Tribunale ha ritenuto essere fonte di rischio per l’attività della società.

Visto che era sorta contestazione tra le parti anche su chi dovesse sopportare i (significativi) costi di oscuramento della copiosa documentazione, il Tribunale è stato chiamato a decidere su questo ulteriore aspetto.

Il Giudice ha dato ancora una volta ragione alla società cliente, stabilendo che non solo i costi per l’estrazione di copia, ma anche quelli di previo mascheramento dei dati sensibili dovevano essere posti a carico del socio richiedente.

In merito, lo Studio aveva evidenziato in giudizio che tali costi erano a tutti gli effetti “aggiuntivi” e indebiti per la società, in quanto sorti a causa di una ”anomalia“, insita nella posizione di concorrenza del socio che pretendeva l’accesso.

Questa decisione del Tribunale di Roma offre una preziosa opportunità di chiarimento su un tema non ancora pienamente definito, fornendo una chiara interpretazione sui limiti del diritto di cui all’art. 2476 c.c. e sul peculiare aspetto dei costi connessi all’esercizio di tale diritto.

 

A cura dell’Avv. Andrea Giardini, Senior Partner (andrea.giardini@studiozunarelli.com) e Avv. Michael Nespeca, Associate (michael.nespeca@studiozunarelli.com)

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