Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza no. 137 del 17 gennaio scorso (di seguito l’Ordinanza), ha accolto l’appello cautelare presentato da parte appellante, rimettendo in discussione il principio dell’incameramento senza indennizzo delle opere realizzate dal concessionario di cui all’art. 49 cod. nav., legato ad una visione non più attuale dell’interesse pubblico connesso alla utilizzazione del demanio marittimo.
L’Ordinanza ha, quindi, accolto l’istanza cautelare di primo grado, e per l’effetto ha sospeso l’avviso/bando di avvio della procedura selettiva per l’affidamento della concessione demaniale, “negli esclusivi limiti della clausola di detto avviso che contempla l’incameramento senza indennizzo delle opere in questione”.
La pronuncia del Consiglio di Stato ha altresì evidenziato la rilevante complessità della questione giuridica relativa alla compatibilità comunitaria dell’art. 49 cod. nav. per quanto concerne la spettanza dell’indennizzo al concessionario alla scadenza del titolo, anche alla luce dell’art. 4, comma 2, lette c) e i) della legge no. 118 del 5 agosto 2022 (c.d. Legge concorrenza 2021).
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato l’orientamento nazionale che “appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni giuridiche ed economiche dei soggetti che hanno realizzato investimenti nelle aree demaniali in concessione, mediante la corresponsione di un indennizzo”.
A cura del Prof. Avv. Stefano Zunarelli – Founding Partner – stefano.zunarelli@studiozunarelli.com