Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è espresso su un caso relativo ad una concessione demaniale marittima avente ad oggetto il mantenimento di un impianto di distribuzione carburanti nel porto di Milazzo. Il Giudice d’appello ha enunciato una serie di importanti principi in materia.

La vicenda

Due società concorrenti presentavano all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (AdSP) competente due distinte istanze ai sensi dell’articolo 36 del Codice della navigazione al fine di ottenere il rilascio della concessione demaniale marittima avente ad oggetto il mantenimento di un impianto di distribuzione carburanti nel porto di Milazzo.

Successivamente alla presentazione delle citate istanze, le due società impugnavano innanzi al TAR Catania i reciproci provvedimenti di ammissione del progetto, evidenziando, in particolare, alcuni pretesi deficit dell’iter amministrativo seguito dall’AdSP.

Più precisamente, una delle due società ricorrenti riteneva che il provvedimento che aveva disposto l’aggiudicazione in favore della concorrente risultata vincitrice all’esito della procedura di licitazione privata ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Codice della navigazione fosse viziato sotto diversi aspetti procedurali, tra cui:

  • mancata partecipazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali alla Conferenza di Servizi indetta dall’AdSP;
  • mancata rilevazione della necessaria esclusione dalla procedura dell’altra società a causa della mancata presentazione, da parte sua, delle referenze di minimo due istituti bancari.

Oltre ai citati provvedimenti, veniva, altresì, impugnato con ricorso per motivi aggiunti anche il provvedimento di sgombero e demolizione notificato nei confronti della precedente società concessionaria, in quanto ritenuto da quest’ultima illegittimo per violazione dei principi di economicità e proporzionalità, oltreché per sviamento di potere e del pubblico interesse.

Il TAR Catania, accogliendo il ricorso per motivi aggiunti presentato da una delle due società, rilevava l’illegittimità dei menzionati provvedimenti e, pertanto, ne disponeva l’annullamento.

La sentenza del CGARS

La società soccombente in primo grado proponeva quindi appello avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) e l’AdSP, a propria volta, proponeva appello incidentale avverso la sentenza del TAR.

Con la recentissima sentenza n. 350 del 22 maggio 2023, il CGARS, accogliendo le difese prospettate dallo Studio, ha annullato la sentenza emessa in primo grado dal TAR Catania sulla base delle seguenti articolate motivazioni:

  • con riferimento alla mancata partecipazione della Soprintendenza alla Conferenza di servizi, il Giudice dell’appello ha accertato che tale mancanza fosse il “frutto di una precisa scelta della stessa Soprintendenza ripetutamente manifestata all’amministrazione procedente”. Il CGARS ha, pertanto, ritenuto che la mancata partecipazione della Soprintendenza alla Conferenza di servizi non fosse imputabile all’AdSP, la quale ha correttamente determinato che la sola società tenuta a munirsi dell’autorizzazione paesaggistica fosse quella dichiarata aggiudicataria al termine del procedimento di licitazione privata.
  • per quanto concerne la necessaria presentazione delle referenze di minimo due istituti bancari ai fini della partecipazione alla procedura comparativa, il Giudice dell’appello ha chiarito che la mancata presentazione della seconda referenza bancaria non costituisce causa di immediata esclusione dalla procedura, ma avrebbe potuto essere parametro di valutazione della capacità economico-finanziaria della società partecipante. Ciò in quanto “la procedura prevista dal 3 comma dell’art. 37 del codice della navigazione si connoti di caratteristiche meno rigide rispetto alla licitazione prevista dal codice dei contratti che non trova integrale applicazione nell’ambito delle concessioni”.

Infine, con riferimento al preteso profilo di illegittimità dell’ingiunzione di sgombero, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto legittimo il provvedimento emesso dall’AdSP anche in assenza di concreta individuazione del nuovo concessionario.

Ciò in quanto “la scadenza della concessione rende sine titulo l’occupazione degli immobili. […] Diversamente opinando si darebbe luogo, di fatto, ad una proroga inammissibile e sine die di un rapporto concessorio già cessato”.

Conclusioni

La sentenza del CGARS in commento, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale maggioritario sul punto, pone l’accento sulla peculiarità dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di concessioni demaniali marittime in relazione ai quali non trovano (integrale) applicazione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

Per la legittimità del procedimento, infatti, è indispensabile unicamente “che il procedimento informale di selezione si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti”.

Approfondimento a cura del Dott. Gianluca Gennaigianluca.gennai@studiozunarelli.com

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