All’interno del recente “Decreto Lavoro” – nuovo pacchetto normativo in materia di incentivi per i lavoratori e misure economiche e fiscali per le famiglie ed imprese – vi sono due importanti misure adottate a favore del settore dell’autotrasporto merci e persone.
L’art. 34 del decreto-legge n. 48 del 2023, rubricato “Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell’autotrasporto merci e persone”, ha introdotto un contributo straordinario – sotto forma di credito d’imposta – a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi e nei confronti delle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
Per le imprese di autotrasporto è stato destinato un contributo complessivamente pari a 85 milioni di euro.
La misura percentuale del contributo concesso varia a seconda della tipologia di attività svolta dal beneficiario. In particolare, l’art. 34 del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che il menzionato contributo venga riconosciuto nella misura massima:
- del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di trasporto in conto proprio;
- del 12 per cento della spesa sostenuta della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 per l’acquisto del gasolio dalle imprese di trasporto per conto terzi.
Nel citato decreto-legge sono stati altresì previsti ulteriori contributi nella misura del 12 per cento, sottoforma di crediti di imposta e per un valore complessivo di 15 milioni di euro, a favore di imprese che effettuato servizi di trasporto di persone su strada.
È necessario precisare che presupposto per il riconoscimento del contributo è l’utilizzazione da parte della impresa di autotrasporto di veicoli di categoria euro 5 o superiore.
Da ultimo, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l’esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi non sono tenute al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché’ alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.