Il senior partner avvocato Andrea Giardini, co-head del dipartimento di Diritto Pubblico dello Studio Zunarelli & Associati ha ottenuto, nell’interesse di un fondo di real estate (e per esso, della SGR che lo gestisce) una decisione che può essere definita storica in tema di occupazione abusiva di immobile.
La società cliente dello studio, nel gennaio 2012 si è visto abusivamente occupare da circa 300 persone un immobile di sua proprietà. Gli squatter hanno prima abbattuto il cancello principale dello stabile e poi, una volta dentro, hanno esposto striscioni con slogan di protesta.
La difesa della proprietà ha presentato denuncia e diversi esposti, ma le amministrazioni, dopo un primo inutile intervento sono rimaste inerti per anni.
Questa condotta delle autorità coinvolte, o meglio, l’assenza di qualsiasi attività e di adozione dei provvedimenti che potessero portare allo sgombero dell’edificio, ha impedito di proseguire l’attività imprenditoriale legata alla gestione dell’immobile procurando ingenti danni alla proprietà.
Per questo, la società di gestione del fondo immobiliare (SGR) ha richiesto al Tribunale civile di Roma la condanna delle pubbliche amministrazioni coinvolte al risarcimento dei danni, in solido tra loro o ripartendoli secondo le rispettive responsabilità.
La società ha anche proposto domande subordinate di tipo indennitario, lamentando sia una requisizione di fatto, sia l’indebito arricchimento delle stesse amministrazioni per aver “scaricato” sul privato costi che avrebbe altrimenti sopportato per l’assistenza alloggiativa dei bisognosi.
Il Tribunale, in primo grado, non ha riconosciuto la propria giurisdizione e ha sostenuto che la questione andasse proposta avanti il Tribunale Amministrativo.
La Corte di Appello, a cui la società si è rivolta in seguito, ha respinto l’appello, tanto per la domanda principale tanto per quelle subordinate.
Infine la Corte di Cassazione, a cui la SGR si è rivolta in ultimo grado, ha accolto il ricorso, stabilendo la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande.
Il processo in Cassazione per l’occupazione abusiva di immobile
Il ricorso proposto dall’avvocato Giardini si fondava su due motivi principali:
- violazione o falsa applicazione dell’ art. 1 codice di procedura civile, che riconosce la giurisdizione del giudice ordinario “salvo speciali disposizioni di legge”;
- violazione o falsa applicazione dell’ art. 7 codice del processo amministrativo che disciplina la giurisdizione del giudice amministrativo.
L’impugnazione si è basata su due elementi controversi sostenuti dalle corti di primo e secondo grado:
- il primo, che la pubblica amministrazione, nella scelta di non intervenire eserciti una discrezionalità che le spetta in tema di ordine pubblico o sicurezza;
- il secondo, che un privato nel pretendere che l’autorità pubblica tuteli e intervenga concretamente in difesa della sua proprietà o iniziativa economica, si muova nella sfera degli interessi legittimi (competenza del giudice amministrativo) e non dei diritti soggettivi (competenza del giudice ordinario). Questo presupposto renderebbe ben più limitato e difficile chiedere il risarcimento danni.
La proprietà dell’immobile, invece, ha lamentato la lesione di diritti fondamentali prodotta dalla tolleranza del comportamento palesemente abusivo e illegale degli occupanti.
Da questo comportamento omissivo derivano direttamente i danni economici patiti dalla proprietà e la responsabilità cade in capo a chi avrebbe il dovere di assolvere compiti di ordine pubblico e pubblica sicurezza e ha invece omesso qualsiasi attività al riguardo: Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio (per lo Stato Italiano) e Roma Capitale.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha accolto il ricorso e rimesso le parti avanti il giudice di primo grado
Nel farlo, ha chiarito quale sia la corretta interpretazione del codice del processo amministrativo e stabilito chiaramente che questo caso ricade nella giurisdizione del Tribunale ordinario. La proprietà e la libertà di iniziativa economica sono infatti diritti soggettivi di rango costituzionale che non possono essere ignorati solo perché chi avrebbe il potere/dovere di tutelarli è una Pubblica Amministrazione.
Così si è espressa la Suprema Corte: « […] appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo – oltre tutto di rilievo costituzionale – nei cui confronti la pubblica amministrazione debba esercitare un’attività vincolata […], il giudice dei diritti resta il giudice ordinario».
Questo caso, ma soprattutto questa interpretazione della Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili n. 7737/2023), apriranno probabilmente nuovi fronti in casi simili, di cui la cronaca è piena.
A cura dell’Avv. Andrea Giardini, Senior Partner (andrea.giardini@studiozunarelli.com)