Il Tribunale di Livorno, con ordinanza pubblicata l’8 febbraio 2023 in accoglimento della difesa di uno spedizioniere internazionale, ha rigettato il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. finalizzato ad ottenere la restituzione dei beni affidati allo spedizioniere per un trasporto in Madagascar e sui quali lo spedizioniere, atteso il mancato pagamento di alcuni servizi accessori, aveva esercitato diritto di ritenzione.

Il caso

I mandanti di un contratto di spedizione avevano stipulato con spedizioniere internazionale un contratto avente ad oggetto la spedizione di alcuni beni mobili da trasferire in Madagascar.

In seguito al pagamento di un acconto e alla consegna dei beni da spedire presso i magazzini indicati dallo spedizioniere e prima che questi procedesse alla conclusione del contratto di trasporto per conto dei mandanti, questi ultimi decidevano di recedere dal contratto chiedendo la restituzione della merce affidata allo spedizioniere.

Lo spedizioniere, preso atto del recesso dei propri mandanti, emetteva fattura relativa alle prestazioni accessorie sino a quel momento effettuate; in ragione del rifiuto dei mandanti di pagare quanto chiesto dallo spedizioniere, questi esercitava diritto di ritenzione sulla merce affidatagli invocando l’applicabilità degli articoli 2761 e 2756 del Codice civile.

I mandanti depositavano ricorso cautelare ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile al fine di ottenere la restituzione dei suddetti beni.

La difesa dello spedizioniere

Lo spedizioniere, assistito dallo Studio, si costituiva nel giudizio eccependo la carenza di tutti i presupposti per la tutela cautelare.

Come noto, infatti, un ricorso cautelare ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile (anche noto come ricorso d’urgenza), deve inderogabilmente presentare alcuni requisiti fondamentali:

    1. fumus boni iuris, ossia il requisito di verosimiglianza o probabilità dell’esistenza del diritto fatto valere nel giudizio cautelare, pur in mancanza di un accertamento definitivo;
    2. periculum in mora, consiste nel pregiudizio imminente e irreparabile in cui potrebbe incorrere il diritto soggettivo del ricorrente, se rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito;
    3. residualità, da intendersi come sussidiarietà del ricorso d’urgenza rispetto ad altre misure tipiche, cautelari o non cautelari, previste dall’ordinamento;
    4. strumentalità, da intendersi come utilità del rimedio cautelare rispetto ad una futura azione di merito.

Nel caso di specie, il ricorso depositato dai mandanti difettava di tutti i sopra menzionati requisiti.

 

La decisione del Tribunale di Livorno

Il Tribunale di Livorno, in totale accoglimento della difesa elaborata dall’Avv. Stefano Campogrande, ha ravvisato preliminarmente l’assenza del requisito della residualità, che, come detto, rappresenta un presupposto fondamentale per l’accoglimento del ricorso cautelare in questione.

Il Tribunale, inoltre, ha precisato che – qualora il fine del ricorso fosse stato l’ottenimento della restituzione dei beni affidati allo spedizioniere – lo strumento tipico offerto dall’ordinamento doveva essere individuato nel ricorso monitorio per consegna o rilascio di beni ai sensi e per gli effetti degli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile.

Viceversa, qualora il ricorso cautelare avesse mirato ad ottenere una conservazione dei beni ritenuti al fine della restituzione degli stessi, lo strumento adeguato sarebbe stato quello del sequestro giudiziario, con possibilità di richiedere al Giudice del sequestro di stabilire i criteri per rendere sicura la custodia.

Vista l’infondatezza del ricorso cautelare, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dallo spedizioniere internazionale.

Approfondimento a cura dell’Avv. Stefano Campogrande, Junior Partner dello Studio – ( e-mail: stefano.campogrande@studiozunarelli.com) e difensore dello spedizioniere internazionale nel caso esaminato.

 

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