Il Tribunale di Rimini, con sentenza 5 , pubblicata il 10 gennaio 2023, in accoglimento della domanda di ripetizione promossa dal titolare di una concessione demaniale marittima in ambito turistico ricreativo, ha condannato l’Agenzia del Demanio, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini a restituire i canoni demaniali e l’imposta regionale indebitamente versati negli anni 2007, 2008 e 2009 da un concessionario.
La illegittima retroattività della classificazione delle aree di valenza turistica
Con la legge Finanziaria del 2007 il legislatore prevedeva nuove modalità di classificazione delle aree di valenza turistico, suddividendole in aree ad alta e normale valenza. Nella citata legge, inoltre, il Legislatore assegnava l’attività di classificazione alle regioni e introduceva una disciplina transitoria da applicare nelle more dell’emanazione del provvedimento classificatorio.
La Regione Emilia-Romagna provvedeva così, mediante Delibera n. 1078 del 20 luglio 2009, a qualificare l’area del concessionario come ad “alta valenza turistica” e a richiedere l’adeguamento del canone con effetto retroattivo anche per gli anni 2007, 2008 e 2009.
L’azione di ripetizione promossa dal concessionario
Al fine di non incorrere nel rischio di revoca della concessione il concessionario corrispondeva integralmente i canoni richiesti; tuttavia, ritenendo illegittima la delibera regionale nella parte in cui prevedeva la possibilità per l’amministrazione di applicare retroattivamente la classificazione effettuata solo nel 2009, chiedeva al Tribunale la condanna alla ripetizione dei maggiori importi versati a titolo di conguaglio del canone demaniale e per l’imposta regionale sui canoni demaniali marittimi.
Il Tribunale di Rimini riteneva fondata la domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo avanzata dal concessionario e condannava l’Agenzia del Demanio, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini a restituire al concessionario le somme versate in eccesso.
Il giudice di merito è giunto a tale conclusione dichiarando l’illegittimità della delibera regionale suddetta. Riteneva infatti il Tribunale che il Legislatore, al comma 251 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, attribuisse alla Regione solo un potere classificatorio destinato a spiegare effetti pro-futuro. Diversamente, sarebbe venuta meno la ratio della prescrizione presente all’interno della legge stessa in base alla quale: “Nelle more dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B”, cioè quella a “normale valenza turistica”.
Dunque la tempistica relativa all’adozione del provvedimento classificatorio da parte della Regione non poteva incidere sulla sfera giuridica dei concessionari dei beni demaniali, i quali, per espressa previsione legislativa, in attesa dell’adozione del provvedimento, erano vincolati al pagamento del canone demaniale come calcolato secondo i parametri di cui alla categoria di normale valenza turistica. In conseguenza dell’impossibilità di riconoscere portata retroattiva alla delibera regionale dovevano ritenersi indebiti i pagamenti effettuati dalla società concessionaria a titolo di conguaglio per le annualità 2007, 2008 e 2009.
Il provvedimento in esame segna un importante precedente nei rapporti tra concessionari e la pubblica amministrazione e conferma, ancora una volta, la legittimità della richiesta di restituzione dei maggiori importi versati nel corso del rapporto in virtù di un provvedimento illegittimo.
Nell’ambito della vicenda ha prestato la propria attività di consulenza l’avv. Federico Tassinari in favore del concessionario.
A cura dell’Avv. Federico Tassinari e del Dott. Maurizio Manocchio