Una recente decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha espresso un nuovo rilevante principio in tema di responsabilità del vettore.
La Corte ha dato una interpretazione estensiva dell’articolo 17, paragrafo 1, della “Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale del 1999”, nota come Convenzione di Montreal.
Il caso da cui trae origine la decisione della Corte
Nel marzo del 2019, durante un incidente aereo uno dei passeggeri è stato scagliato in aria per molti metri dalla turbolenza del motore destro.
Al sopravvissuto è stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico che lo impegna in cure mediche.
Il passeggero ha chiesto al magistrato l’accertamento della responsabilità della compagnia aerea per i danni subiti, secondo l’art. 17 della Convenzione di Montreal.
Il passeggero ha invocato anche la normativa austriaca, in via integrativa.
La compagnia aerea, si è difesa con l’argomento che l’art. 17 della Convenzione di Montreal riguarda solo le lesioni personali in senso stretto, e non i disturbi meramente psichici.
Il Tribunale austriaco investito della questione ha accolto il ricorso del passeggero ma richiamandosi al diritto austriaco, che prevede il risarcimento anche per un danno psichico se di carattere patologico.
La sentenza è stata annullata in secondo grado, quando il giudice ha respinto il ricorso.
Secondo il giudice dell’appello, l’articolo già citato non si applica in caso di lesioni psichiche e non fisiche e ha aggiunto che l’articolo 29 della convenzione di Montreal esclude l’applicazione del diritto austriaco.
Il passeggero ha presentato il suo caso alla Corte Suprema d’Austria che, a sua volta, lo ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul punto delle due questioni pregiudiziali:
- se i disturbi psichici patologici di un passeggero che si manifestino in conseguenza di un incidente costituiscano una “lesione personale” ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal;
- se l’articolo 29 della Convenzione impedisca l’azione di risarcimento per danni ammessa dalla normativa nazionale applicabile.
La decisione della Corte di Giustizia Europea ha definito le “lesioni personali”
Con la sentenza n.111 del 20 ottobre 2022, la Corte ha stabilito che la lesione psichica causata a un passeggero da un incidente deve essere risarcita allo stesso modo di una lesione personale.
I vettori aerei possono premunirsi contro eventuali domande di risarcimento fraudolente che potrebbero compromettere o addirittura paralizzare la loro attività economica.
Il risarcimento, così come previsto dall’articolo 17, è subordinato alla dimostrazione da parte del passeggero leso dell’esistenza di un danno alla sua integrità psichica.
La gravità o l’intensità di questa lesione deve incidere sulle sue condizioni generali di salute e non può attenuarsi senza un trattamento medico.
A cura del Dott. Paolo Gigante – paolo.gigante@studiozunarelli.com