La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sui profili applicativi dei nuovi contratti di logistica
L’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 del 17 ottobre 2022 risponde ai sindacati sui profili di tutela dei lavoratori negli appalti di contratti di logistica.
L’articolo 1677 bis del Codice Civile, ha inquadrato i contratti di logistica nello schema tipico dell’appalto ma fa salva l’applicazione delle «norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».
Il Legislatore con questo intervento ha intenzione di dissipare le incertezze applicative che hanno caratterizzato per lungo tempo la fattispecie dei contratti di logistica.
Alcune sigle sindacali, tuttavia, hanno proposto un interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per garantire la salvaguardia dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, dell’applicazione del principio di solidarietà.
Il principio di solidarietà prevede che il committente sia tenuto a corrispondere la retribuzione ai lavoratori in solido con l’appaltatore, quindi a corrispondere i compensi se l’appaltatore non adempie.
Le retribuzioni comprendono le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto e sono dovuti fino al termine di due anni dalla sua cessazione, come disposto dalla legge (art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
La risposta del Ministero del lavoro sui nuovi contratti di logistica
Il Ministero ha risposto all’interpello il 17 ottobre 2022, ha fornito una lettura estensiva di questo regime di responsabilità solidale, e ne ha previsto l’applicazione anche ai contratti di logistica disciplinati dal nuovo art. 1677 bis Codice Civile.
Il Ministero ha tenuto a precisare che i contratti di logistica devono essere inquadrati a tutti gli effetti come contratti di appalto e che le disposizioni relative al contratto di trasporto hanno solo una portata supplettiva all’interno dell’appalto.
Non ci sono ragioni, dunque, per il Ministero del lavoro, per escludere il regime di responsabilità solidale anche nel caso dell’appalto di logistica o di servizi di altra natura.
Una interpretazione diversa, secondo il Ministero, avrebbe l’effetto di introdurre una riduzione delle tutele per il lavoratore impiegato nelle attività generiche di logistica intese come il trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Questa disparità di trattamento sarebbe irragionevole e ingiustificata.
L’interpretazione offerta dal Ministero è particolarmente rilevante e interessante e sarà utile verificarla nella applicazione pratica.
Le differenze tra contratto dei trasporti e contratti di logistica
La giurisprudenza probabilmente dovrà occuparsi del fatto che in materia di contratto di autotrasporto di cose per conto terzi la legge (Art. 83 bis, comma 4 ter, Decreto Legge 112/2008), prevede già un regime di solidarietà tra committente, vettore ed eventuali sub vettori per il pagamento dei trattamenti retribuivi, previdenziali ed assicurativi dei dipendenti.
Questa previsione ha tuttavia una portata eventuale e interviene solo nel caso di mancato controllo della regolarità retributiva e contributiva del vettore da parte del committente in più il termine di questo controllo è più breve di quello previsto per il regime di solidarietà dell’appalto, è infatti ridotto a un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.
A cura di Federico Tassinari – ufficio di Ravenna