La legge di conversione del c.d. Decreto Ucraina (n. 51 dd. 20 maggio 2022) ha introdotto l’art. 17 ter rubricato “Disciplina del sistema di interscambio pallet” il quale stabilisce che “I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all’articolo 17 -bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti”.

L’art. 17 ter prosegue poi prevedendo, al secondo comma, che “Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l’obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all’articolo 17 -bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi”.

La norma appena entrata in vigore introduce quale regola generale la responsabilità del vettore (al pari di qualunque altro soggetto che ne riceva la detenzione) per la restituzione dei pallets. Tale responsabilità viene meno solo nel caso di espressa liberatoria da parte del committente.

La nuova normativa, di recentissima introduzione, ribalta dunque totalmente le originarie previsioni di cui all’art. 11 bis D.lgs. 286/2005, introdotto nel febbraio 2011, che prevedeva -nel tentativo di tutelare i vettori che si imbattevano (prevalentemente nei trasporti da e per la GDO) nell’annoso problema della movimentazione e conseguente restituzione dei pallets- che “nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate”.La regola generale era, perciò, quella della irresponsabilità del vettore per l’eventuale mancata consegna dei pallets: regola generale che ammetteva, tuttavia, delle deroghe su base pattizia.

La novità è ancora troppo recente per sapere se la disciplina introdotta dal Decreto Ucraina troverà applicazione senza suscitare eccezioni, alla luce del netto contrasto con altra disposizione oggi ancora formalmente in vigore.

 

(a cura del Prof. Avv. Massimo Campailla e dell’Avv. Federica R. Fantuzzi)

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