Il Tribunale di Bologna, in una recente sentenza, ha riconosciuto che le chiusure legislativamente imposte e dipendenti dall’emergenza pandemica possono costituire ipotesi di “caso fortuito” e, pertanto, giustificare il mancato assiduo controllo della casella PEC aziendale nonché determinare la fondatezza dell’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. all’ordinanza di convalida di sfratto.

 

Come noto, in virtù di quanto previsto dall’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli avvocati sono legittimati a procedere alla notificazione in proprio degli atti giudiziari sia a mezzo posta ordinaria (ricorrendo la relativa autorizzazione dell’Ordine di appartenenza), sia attraverso messaggi di posta elettronica certificata (PEC).

 

In particolare, tale ultima modalità risulta essere sempre più diffusa nella prassi in quanto non solo garantisce certezza del perfezionamento della notifica pressoché immediata, ma offre altresì una chiara opportunità di semplificazione della procedura di notificazione.

 

Il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante, infatti, avviene con la ricezione della c.d. “ricevuta di avvenuta consegna” all’interno della quale sono riportate tutte le informazioni ad essa relative. Peraltro, tale ricevuta – a differenza di quanto avviene nel caso di notifica a mezzo raccomandata a/r – non costituisce solo prova legale della data e dell’ora della notificazione, ma garantisce altresì l’integrità del messaggio recapitato in quanto contiene una copia del messaggio inviato, completa dei relativi allegati.

 

Allo stesso modo, il perfezionamento della notifica per il soggetto notificato avviene con la messa a disposizione del messaggio di posta elettronica certificata, completo dei relativi allegati, nella casella PEC del destinatario.

 

Alla luce di ciò, sembrerebbe doversi concludere che, essendo la posta elettronica certificata un mezzo di comunicazione sicuro e potenzialmente sempre accessibile, vi sia un onere per il destinatario della notificazione – nella specie, dell’imprenditore commerciale – di vigilare costantemente e assiduamente sull’eventuale ricezione di notificazioni nella propria casella PEC.

 

In parziale contrasto con tale assunto si è tuttavia posta una recente ed interessante sentenza del Tribunale di Bologna. Il Giudice adito, infatti, ha ritenuto che il soggetto titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata seppur tenuto ad una diligente verifica periodica della propria casella PEC, non possa ritenersi onerato ad un controllo continuo e giornaliero della stessa. Ciò in quanto, detto mezzo di comunicazione – nato per agevolare e rendere sicure le comunicazioni – non può (e non deve) costituire un ingiustificato aggravio per il titolare della casella di posta elettronica certificata, diventando in tal modo fonte di obblighi ulteriori rispetto a quelli gravanti sull’imprenditore in attività o “a negozio aperto”.

 

Il Tribunale di Bologna, inoltre, ha sottolineato come detto meccanismo di notificazione costituisca una comunicazione fondata su una fictio iuris, in quanto non può effettivamente garantire che il destinatario abbia preso visione della documentazione a lui indirizzata. La posta elettronica certificata, infatti, assicura solamente che non vi siano stati errori tecnici nella trasmissione del messaggio di notificazione e non anche che il destinatario abbia avuto un contatto effettivo con il messaggio veicolato dalla PEC. Tale contatto, viceversa, sarebbe garantito esclusivamente attraverso la notificazione c.d. “a mani”.

 

Per le indicate ragioni, ritenendo fondata l’opposizione tardiva all’ordinanza di convalida di sfratto proposta dallo Studio in favore di una società cliente, il giudicante ha riconosciuto che il mancato controllo della casella PEC aziendale debba considerarsi ipotesi di caso fortuito laddove sia dipeso dalla chiusura forzata dell’attività imprenditoriale a causa dell’eccezionale contingenza pandemica, analogicamente a quanto accade per i casi già riconosciuti in giurisprudenza di chiusura per ferie, viaggio di nozze o periodo di assenza per malattia.

 

A cura dell’Avv. Stefano Campogrande e dell’Avv. Sebastiano Tosi

CategoryDiritto civile

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