La Suprema Corte -con una recentissima pronuncia- torna sulla dibattuta questione della sussistenza, in caso di furto di prodotti sottoposti a accisa depositati in un deposito fiscale in sospensione di imposta, dei presupposti per l’abbuono.
Il Supremo Collegio, dopo avere specificato che il furto rappresenta un’ipotesi di svincolo irregolare perciò non qualificabile come caso fortuito o forza maggiore, ha confermato -ancora una volta- il principio secondo cui il diritto di abbuono d’imposta può essere riconosciuto solo per il prodotto che risulti irrimediabilmente disperso, non anche per quello sottratto furtivamente ad opera di terzi.
L’abbuono può avere infatti luogo solo in ipotesi di dispersione o distruzione del prodotto, ossia nei casi di sua inutilizzabilità, nei quali resta impedita l’immissione in consumo e non, invece, nell’ipotesi di furto, in cui la sottrazione non impedisce l’ingresso nel circuito commerciale.
Non può quindi escludersi la responsabilità del debitore dell’accisa nei casi di immissione in consumo.
(a cura dell’Avv. Federica Fantuzzi)