In Cina, la chiusura di una società richiede un iter procedurale piuttosto complesso e dispendioso sia in termini di tempistiche che di costi al punto che ad oggi costituisce una delle più forti remore per alcuni operatori stranieri all’avviamento di un investimento nel Paese.
Per tale ragione, a partire dal 2017, il governo cinese ha effettuato alcuni interventi normativi al fine di semplificare tale procedura, manifestando questa intenzione prima nella “Notice on Facilitation of Business Cancellation” (市场监管总局 人力资源社会保障部商务部 海关总署 税务总局关于推进企业注销便利化工作的通知) del 2019 e, più recentemente, nella “Circular on Further Improving Simplified Deregistration to Facilitate the Withdrawal of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises from the Market” – Circolare SAMR 45/2021市场监管总局国家税务总局关于进一步完善简易注销登记便捷中小微企业市场退出的通知 (di seguito la Circolare) -, pubblicata lo scorso 3 agosto dallo State Administration for Market Regulation (SAMR) nell’ottica di ottimizzare lo scenario imprenditoriale e stimolare la vitalità del mercato.
L’intervento del legislatore prevede una procedura semplificata applicabile in un serie di casi specifici che permetta la riduzione degli adempimenti richiesti all’azienda e dei soggetti coinvolti nel processo di liquidazione, con un conseguente risparmio in termini di costi e tempistiche.
Questa procedura semplificata si applica secondo quanto previsto dall’ art. 1 della Circolare a “tutti gli operatori commerciali che non abbiano pendenti diritti o debiti verso i propri creditori” (incluso stipendi dei lavoratori, contributi, TFR, imposte, etc.) ampliando l’ambito rispetto a quanto previsto antecedentemente ed eliminando ogni limite in relazione alla natura giuridica dell’azienda ad eccezione delle società per azioni incluse all’interno della negative list sugli investimenti stranieri.
Ulteriori casi in cui la procedura semplificata non è applicabile riguardano:
- Società coinvolte in operazioni anomale o che abbiano commesso gravi violazioni;
- Società il cui capitale o i propri assets sono soggetti a garanzia;
- Società sottoposte a investigazione, misure amministrative obbligatorie, assistenza giudiziaria o sanzione amministrativa;
- Società che richiedono una precedente approvazione sulla base di leggi, regolamenti o decisioni dello State Council.
Tuttavia, la Circolare prevede un cosiddetto fault-tolerant mechanism, il quale regola le situazioni in cui le autorità competenti abbiano rilevato le anomalie sopramenzionate, successivamente alla presentazione dell’annuncio. In questi casi, non è necessario revocare l’annuncio, ma sarà sufficiente presentarlo nuovamente non appena siano state sanate le anomalie.
La cancellazione della società dal registro delle imprese può avvenire attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica (一网,letteralmente one network). All’interno di questa piattaforma, dopo aver fatto accesso alla sezione dedicata, si potrà procedere con l’“annuncio di de-registrazione” che sarà pubblicato attraverso il National Enterprise Credit Information Publicity System. L’annuncio sarà poi soggetto ad un periodo di 20 giorni (invece dei 45 previsti per la procedura ordinaria in caso di annuncio a mezzo stampa) durante il quale lo stesso SAMR provvederà a condividere tutte le informazioni necessarie direttamente con le altre autorità coinvolte nella procedura di liquidazione (fiscali, HR, previdenza sociale), le quali avranno l’obbligo di sollevare eventuali contestazioni entro il termine previsto.
Per quanto riguarda nello specifico gli aspetti fiscali, occorre ricordare che questa procedura può essere utilizzata solo nel caso in cui:
- La società non abbia aperto alcuna posizione fiscale a suo nome;
- La società, pur avendo effettuato la registrazione presso il Tax Office, non abbia mai emesso o registrato alcuna fattura;
- La società abbia già completato con successo la de-registrazione fiscale.
Nel caso in cui non ci sia alcuna contestazione da parte dei soggetti coinvolti o del SAMR, il richiedente potrà procedere con la presentazione dei seguenti documenti online per ultimare il processo di cancellazione:
- Istanza di cancellazione dal registro delle imprese;
- Autodichiarazione della sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura semplificata;
- Procura;
- Copia originale e duplicato della Business License
Da questa analisi generale si evince che, rispetto alla procedura ordinaria di de-registrazione, quella semplificata prevede un inter – fatta eccezione per gli adempimenti fiscali – piuttosto facilitato ma, tuttavia, applicabile solo alle società che versino di fatto in una situazione di inattività. L’autodichiarazione sull’esistenza delle condizioni per usufruire della procedura semplificata, sottoscritta da tutti gli investitori, sostituisce il liquidation report (che nella procedura ordinaria viene redatto dal comitato di liquidazione), facendo quindi largo affidamento sulla “buona fede” del richiedente, le cui però eventuali false dichiarazioni sarebbero soggette a sanzioni amministrative e penali.
China Desk – Studio Legale Zunarelli