Nelle ultime settimane il Governo ha adottato numerosi provvedimenti in tema di lotta al coronavirus.
Da ultimo il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ha chiarito, con auspicabile definitività, anche la disciplina sanzionatoria in caso di inosservanza delle disposizioni poste a tutela della salute pubblica.
Il nuovo Decreto -nel fare salve le misure già adottate con i DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020 i quali hanno impartito una serie di comportamenti tesi ad arginare, in tutto il territorio, l’aumento esponenziale dei casi di Covid-19- ha previsto l’emanazione di nuove misure di contenimento da adottarsi con decreti ministeriali di prossima emanazione.
Ai casi di mancato rispetto delle citate misure di contenimento si era ritenuta applicabile, sino all’entrata in vigore del nuovo Decreto, la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., punita con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a 206,00 euro.
Il nuovo art. 4 del citato Decreto detta una nuova misura sanzionatoria, questa volta di carattere amministrativo, che sostituisce in toto la precedente e che si applica, “salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento”.
La sanzione consistente nel “pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000”, aumentata fino ad 1/3 laddove il mancato rispetto delle misure avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione l’importo viene raddoppiato e la sanzione accessoria è applicata nella misura massima.
Oltre all’illecito amministrativo, il nuovo art. 4 prevede anche la chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni laddove le violazioni concernano attività economiche.
Vi è da aggiungere che è stata altresì prevista l’ulteriore riduzione della sanzione del 30% nel caso in cui il pagamento avvenga entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o notificazione dell’illecito.
Per l’individuazione dei concreti comportamenti oggetto di censura resta in ogni caso utile fare riferimento alle linee guida dettate dal Governo, di agile lettura e costantemente aggiornate, consultabili al link http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278, oltre che alle disposizioni vigenti nei singoli territori regionali e che rimarranno in vigore sino all’emanazione dei nuovi decreti ministeriali.
La responsabilità penale sorge, invece, quando sia violata la misura della quarantena, laddove imposta in seguito ad accertata positività al virus. La sanzione comminata in questo caso è quella dell’art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, le cui sanzioni sono state inasprite dal nuovo Decreto con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000, salvo che il fatto non integri però la più grave ipotesi dell’art. 452 c.p. (quella dell’epidemia colposa, punita con la reclusione da uno a cinque anni e da tre a dodici anni quando dal fatto derivi la morte di più persone).
Le violazioni già contestate a titolo di contravvenzione ai sensi dell’art. 650 c.p. prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto verranno “convertite” automaticamente in illecito amministrativo e ad esse si applicheranno le già citate sanzioni previste dall’art. 4, ma nella misura minima ridotta della metà.
Quanto alla possibile contestazione dei delitti di falso -sino ad oggi astrattamente ritenuti ravvisabili ogniqualvolta, in occasione dell’attività di controllo, alla violazione degli obblighi indicati dalla normativa vigente si fosse accompagnata la falsa dichiarazione alle autorità in ordine alle motivazioni dello spostamento- parrebbe legittimo ipotizzare unicamente la fattispecie di cui all’art. 495 c.p., ma solo allorquando l’interessato formulasse una falsa attestazione avente ad oggetto “l’identità, lo stato od altre qualità della persona”.
(a cura dell’Avv. Federica Fantuzzi, federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)