Come è noto, l’esecutivo, al fine di contrastare il contagio da COVID-19 (“Coronavirus”), ha emesso
- primail DPCM 8 marzo 2020 con cui ha introdotto, all’art. 1, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche “in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo (Regione Lombardia e Provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossio, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, ndr), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. É consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
- poiil DPCM 9 marzo 2020 con cui ha esteso le limitazioni previste all’art. 1 del citato Decreto e sopra riportate “a tutto il territorio nazionale”, fino al 3 aprile.
Già con l’introduzione del primo Decreto sono sorte incertezze su quali fossero effettivamente i limiti agli spostamenti e quali conseguenze questi potessero avere per determinate tiptologie di imprese; prime fra tutti quelle che si occupano di trasportare le merci da, fra e verso le zone interessate dalle limitazioni.
Le predette perplessità, poi, sono state accentuate dall’introduzione di ordinanze ad hoc da parte di alcune regioni italiane, con cui veniva imposto di osservare un periodo di quarantena di 14 giorni ai soggetti che facevano ingresso nella regione da una delle zone interessate.
Nel tentativo di fare chiarezza circa i limiti di applicazione delle restrizioni contenute nel primo Decreto è intervenuto sia il Ministero degli Esteri che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , i quali hanno chiarito che le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi.
Ulteriore conferma di quanto osservato dai predetti Ministeri è stata fornita dal responsabile della Protezione Civile, Angelo Borrelli, con una nota all’uopo predisposta.
Dopo l’introduzione del secondo Decreto, con cui – si è detto – sono stati estesi i limiti di transito a tutto il territorio nazionale, il Governo ha pubblicato sul proprio sito alcune precisazioni con l’intento di fornire soluzioni ai dubbi interpretativi ingenerati dal nuovo assetto normativo; con esse, per quanto concerne il settore dei trasporti, il Governo ha ribadito che non esiste alcuna limitazione al transito: tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci … non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
Dunque la ratio che si pone alla base dei Decreti è chiara: le nuove limitazioni non devono comportare il blocco delle attività lavorative, produttive e della circolazione delle merci. Allo stato, pertanto, per quanto riguarda i trasporti, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà tranquillamente svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci presso e verso qualsiasi zona.
È in ogni caso consigliato alle Imprese – anche per adempiere a noti obblighi di protezione che incombono sul datore di lavoro nei confronti dei dipendenti – porre in essere alcune accortezze al fine prevenire rischi di diffusione del contagio; in particolare, da un punto di vista generale, occorre rispettare le previsioni indicate sul sito del Ministero dei Trasporti, che rimanda alle indicazioni date dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità; da un punto di vista operativo, invece, si ritiene opportuno seguire le linee guida offerte da Assolombarda che prescrive: a) di limitare la discesa degli autisti dai mezzi e di munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca; b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo, di invitare l’autista a rispettare la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone; c) di trasmettere la documentazione di traporto in via telematica.
A cura dell’Avv. Federico Tassinari – federico.tassinari@studiozunarelli.com