Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019, convertito con L. n. 157/2019, ha apportato importanti novità in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di manodopera.
Più precisamente il nuovo comma 1, dell’articolo 17-bis stabilisce, a far data dal 1 gennaio 2020 il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, ha l’obbligo di richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.
In tali casi, entro 5 giorni lavorativi successivi alla relativa scadenza, l’appaltatore dovrà trasmettere al committente:
- le deleghe per le ritenute fiscali dei propri dipendenti (compilate separatamente per ciascun committente);
- un elenco contenente:
- l’identificazione tramite codice fiscale di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto nel mese precedente;
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al singolo dipendente;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale dipendente, con separata indicazione di quelle ritenute che sono relative all’esecuzione dell’appalto affidato dal committente.
Tali obblighi andranno attentamente disciplinati nei contratti di appalto mediante previsioni ad hoc e poi monitorati con costanza nel corso della loro esecuzione.
In difetto di quanto sopra, il committente sarà obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
A cura dell’Avv. Michele Borlasca – sede di Milano – michele.borlasca@studiozunarelli.com