Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato la nuova direttiva in materia di Copyright.
Un traguardo ambizioso che aveva come obiettivo principale la salvaguardia del livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, tramite l’adattamento della precedente normativa alle regole del mercato unico digitale.
Un percorso durato ben più di tre anni a causa degli scontri tra i contrapposti interessi dei gestori delle piattaforme elettroniche, da un lato, e gli editori europei (giornalisti, scrittori, fotografi, videomaker etc.), dall’altro,
Tre le principali modifiche alla antecedente disciplina 96/9/CE e 2001/29/CE, troviamo:
- l’obbligo per le piattaforme (Google, Facebook, Youtube e le altre), che vogliano distribuire online contenuti soggetti a copyright, di ottenere un accordo di licenza da parte del titolare del diritto o dell’editore. In mancanza di apposita licenza, le piattaforme potranno essere ritenute responsabili dell’illegittima divulgazione e saranno obbligate a rimuovere i contenuti tempestivamente, dietro richiesta del titolare, a meno che non dimostrino di aver fatto tutto il possibile per ottenere la licenza e/o agito per disabilitare gli accessi (sulla responsabilità del provider in materia di tutela di IP, vedi anche: “Responsabilità del Provider: tutela della proprietà intellettuale on-line” del 19.1.2018).
- Il riconoscimento da parte delle piattaforme in favore di editori e titolari del copyright di un compenso sui materiali riutilizzati tramite pubblicazione online. Sarà, tuttavia, permesso alle piattaforme aggregare titoli e didascalie senza nulla dovere, purché vi sia un rimando al sito proprietario dei diritti.
- Dispensa dal riconoscimento dei diritti derivanti dal copyright in favore di chi utilizzi contenuti di testi in possesso di istituzioni culturali, o utilizzi contenuti con finalità di insegnamento, per TDM, text e data mining, o per finalità di sviluppo di AI e machine learning.
Quanto al compenso da riconoscere in favore del titolare del diritto al copyright, spetterà agli Stati membri assicurare un’equa percentuale.
Resta, in ogni caso, salva la facoltà di editori e autori di decidere di non condividere, neppure dietro compenso, i propri contenuti, con obbligo in capo alle piattaforme di vigilare ed attivarsi, tramite segnalazioni e blocco, per impedire e/o interrompere la diffusione dei contenuti che violino il copyright.
(a cura dell’Avv. Elisabetta Sgattoni, elisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com)