Nell’ambito dei rapporti tra imprese, assume significativo rilievo l’individuazione degli elementi sintomatici che determinano il trasferimento di fatto d’azienda, in considerazione delle importanti conseguenze che il nostro ordinamento attribuisce alla fattispecie.
A tal riguardo, basti solo richiamare il fenomeno successorio dei contratti (art. 2558 c.c.) e la conservazione dei diritti del lavoratore (art. 2112 c.c.).
La giurisprudenza è intervenuta più volte sull’argomento, delineando gli elementi che caratterizzano il trasferimento, nel caso in cui questo non risulti da uno specifico atto negoziale ma esclusivamente da elementi di fatto.
Sul punto, la Cassazione ha affermato che per cessione di azienda deve intendersi il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo. Al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell’eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione (Cass. n. 21481.2009).
Sempre la Cassazione ha osservato che per configurarsi un trasferimento d’azienda è necessario analizzare se vi sia stato il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all’attività di impresa, o almeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti (Cass. n. 24972.2016).
A livello europeo, la normativa di riferimento è la direttiva 2001/23, dove, all’art. 1, par. 1, lett. b), è previsto: “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria”.
Anche la giurisprudenza europea ha offerto la propria interpretazione sull’argomento.
In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, da ultimo con la recente sentenza 7.8.2018, Colino Sigüenza, ha chiarito che in un settore in cui l’attività sia fondata essenzialmente sulla manodopera, non può ritenersi sussistere il trasferimento d’azienda qualora la grande maggioranza del personale della stessa non venga riassunta dal presunto cessionario; nel caso in cui, invece, l’attività sia fondata essenzialmente sulle attrezzature, la mancata riassunzione, da parte della nuova impresa, del personale che il suo predecessore destinava all’esecuzione della stessa attività può determinare l’esistenza di un trasferimento di un’entità che conserva la sua identità ai sensi della direttiva 2001/23. A tal riguardo, la Corte, con la citata sentenza, ha ulteriormente chiarito che il fatto che gli elementi materiali rilevati dal nuovo imprenditore non appartengano al suo predecessore, ma siano stati semplicemente messi a disposizione dal committente, non può indurre ad escludere l’esistenza di un trasferimento d’impresa ai sensi di detta direttiva.
Sulla base di tali principi, il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 28.03.2019, ha riconosciuto l’intervenuto trasferimento d’azienda tra due sub-appaltatrici, le quali si erano succedute nell’esecuzione dei medesimi servizi, per conto dello stesso committente-appaltatore.
In particolare, ai fini dell’accertamento, il Tribunale ha posto l’accento sul fatto che, nell’ambito del cambio appalto, la nuova sub-appaltatrice, al pari della precedente, non disponeva di mezzi necessari per l’esecuzione del contratto, i quali erano stati pertanto forniti ad entrambe dalla committente-appaltatrice.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, risulta determinante, per le imprese interessate alla stipula di nuovi contratti, un’idonea disamina della situazione di fatto pregressa, al fine di evitare che, in sede processuale, possa ritenersi sussistere un trasferimento d’azienda con la precedente contraente e, dunque, una successione tra le due nei rapporti giuridici pendenti.
A cura dell’Avv. Federico Tassinari – federico.tassinari@studiozunarelli.com