Scatta l’obbligo di modifica degli Statuti per S.r.l. e Coop a r.l.
Pubblicato il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Il 16 marzo 2019 entrerà in vigore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 (n. 38, Suppl. ordinario n. 6), contenente una formulazione generale ed organica delle procedure concorsuali e non solo.
Infatti, tante le novità introdotte anche in ambito societario, tra cui una maggior responsabilizzazione degli amministratori nonché l’obbligo per S.r.l. e Coop a r.l. di nomina dell’organo di controllo e del revisore contabile al superamento di determinate soglie, ora ridotte considerevolmente rispetto alla previgente versione dell’art. 2477 c.c.
Le modifiche introdotte imporranno, quindi, ad S.r.l. e Coop a r.l. di modificare i rispettivi atti costitutivi e statuti sociali entro nove mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa.
In particolare, a mente del nuovo art. 2477 c.c., la nomina dell’organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Del resto l’abbassamento delle soglie di cui all’art. 2477 c.c. parrebbe in linea con l’impostazione generale del Codice che mira, nelle intenzioni del legislatore, a fornire maggior tutela alle imprese e al mercato in generale, prevenendo possibili situazioni di crisi e quindi imponendo anche a S.r.l. e Coop a r.l. di dimensioni più ridotte, un organo di controllo in grado di vigilare sull’operato degli amministratori: ora tenuti ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, con conseguente adozione di uno degli strumenti previsti per il superamento della stessa e il recupero della continuità aziendale.
(A cura dell’Avv. Elisabetta Sgattoni – elisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com)