È stato recentemente approvato dalle commissioni Affari costituzionali e lavori pubblici del Senato l’emendamento al decreto semplificazioni che aprirebbe la strada per un primo riconoscimento normativo delle tecnologie basate sui registri distribuiti, come la Blockchain, oltre a fornire una definizione di smart contract.
Il comma 1 dell’emendamento ha carattere definitorio e descrive le tecnologie basate su registri distribuiti come “le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.
Il legislatore mira così ad introdurre una definizione giuridica del fenomeno, oramai ampiamente diffuso, delle “Distributed Ledger Technology” o “DLT”.
Trattasi in altri termini di tecnologie che, come la Blockchain, sono costituite da un insieme di sistemi facenti riferimento ad un registro diffuso e/o condiviso, caratterizzato quindi dalla mancanza di un “sistema o organizzazione” centrale di certificazione ed il cui accesso è quindi garantito ai partecipanti della rete, chiamati a rivestire un ruolo fondamentale nella validazione delle transazioni.
L’emendamento fornisce inoltre, al comma 2, una definizione di smart contract ossia “programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”.
Gli smart contract, così come delineati nell’emendamento, soddisferebbero il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un particolare processo i cui requisiti dovranno essere individuati dall’Agenzia per l’Italia Digitale con apposite linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto semplificazioni.
L’iter parlamentare della norma prevede ora il passaggio del decreto in Aula e poi alla Camera.
Questo primo passo del legislatore apre le porte alla possibilità di poter vedere riconosciuto valore giuridico a una transazione che sfrutti un registro elettronico distribuito e informatizzato, senza alcuna necessità di veder coinvolti enti certificatori centrali.
(a cura dell’Avv. Marta Tonioni – marta.tonioni@studiozunarelli.com)