Come è noto, tramite l’istituto del fondo patrimoniale, i coniugi possono decidere di destinare all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia beni mobili o immobili.
In buona sostanza, tale istituto attribuisce un vincolo ai beni in esso conferiti, con la conseguenza che essi non possono essere aggrediti dai creditori. A tale regola fa eccezione l’ipotesi in cui l’obbligazione su cui si fonda il credito sia stata assunta dai coniugi per far fronte a bisogni familiari (ad esempio: spese per l’università dei figli; manutenzione della casa; ecc…).
Tuttavia, il vincolo di inespropriabilità dei beni conferiti nel fondo è stato recentemente ridimensionato sia livello legislativo che giurisprudenziale.
A tal riguardo, oltre alla “classica” azione revocatoria prevista all’art. 2901 c.c., il legislatore è intervenuto con l’introduzione dell’art. 2929 bis c.c..
Con tale disposizione, il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del creditore pregiudicato da un atto del suo debitore che costituisca su beni immobili o mobili registrati dei vincoli di indisponibilità o effettui operazioni di alienazione a titolo gratuito, dopo il sorgere del credito: in tal caso al creditore è offerta la possibilità di procedere direttamente ad esecuzione forzata, senza necessità di ottenere – come invece era prima necessario – la declaratoria di inefficacia dell’atto pregiudizievole con azione revocatoria.
A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16176 del 19/06/2018, ha confermato l’orientamento secondo cui anche i debiti lavorativi e dell’azienda rientrano tra i bisogni della famiglia per i quali è possibile agire contro il fondo patrimoniale.
In altri termini, secondo la giurisprudenza, non possono ritenersi estranei ai bisogni della famiglia i debiti inerenti l’attività di lavoro dei coniugi allorquando da tale attività la famiglia tragga i suoi mezzi di mantenimento. Secondo la Suprema Corte, infatti, il lavoro è un bisogno della famiglia perché serve per il suo mantenimento e sviluppo, sicché se esiste una relazione tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, i beni conferiti nel fondo sono aggredibili.
Alla luce della recente normativa e di tale orientamento è dunque evidente come il novero dei creditori che possono agire verso i beni conferiti nel fondo patrimoniale sia di gran lunga più ampio rispetto al passato e che di fatto tale istituto non rappresenta più un efficace strumento per tutelare i propri beni dall’espropriazione.
A cura dell’ Avv. Federico Tassinari, federico.tassinari@studiozunarelli.com