Lo Studio è stato incaricato di impugnare il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane ha negato l’abbuono del pagamento delle accise dovute su una partita di merce rubata.
L’Agenzia delle Dogane ne ha infatti richiesto il pagamento, ritenendo che l’accisa diventi esigibile anche in caso di furto di merci detenute in regime di deposito doganale.
Esclusivamente con la dispersione o la distruzione viene impedita l’immissione in consumo del prodotto che sola giustifica l’esenzione, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del prodotto per effetto dello spossessamento, ma non impedisce che esso, sebbene sottratto, entri nel circuito commerciale.
Pur condividendo il provvedimento nella parte in cui si nega l’abbuono, dal momento che la perdita definitiva o distruzione irrimediabile della merce non coincide con il furto della merce, che ne determina unicamente la sua dispersione, è stato proposto ricorso per intervenuta prescrizione del diritto al pagamento delle accise.
Ed infatti, attesa l’inoperatività del furto come causa legittimante l’abbuono ai sensi dell’art. 4 Testo Unico Accise, del pari non potrà trovare applicazione l’istituto della sospensione della riscossione previsto dalla medesima disposizione, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data del furto.
Le pretese dell’Ufficio andranno pertanto rigettate per tale ragione seppur in astratto, come anticipato, il furto non sia idonea causa di esclusione del pagamento.
(a cura dell’Avv. Federica Fantuzzi – federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)