La fideiussione rilasciata dalla società, con atto dell’amministratore in conflitto, può essere annullata, su richiesta del rappresentato, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 1394 c.c.

La norma può ben essere invocata nel caso in cui non si intenda impugnare la delibera assunta col voto favorevole dell’amministratore che abbia un interesse personale in relazione ad una determinata operazione, ma si intenda colpire direttamente l’efficacia dell’atto concluso dall’amministratore in conflitto.

L’articolo 1394 c.c. consente, infatti, l’annullamento dell’atto compiuto dal rappresentante, su domanda del rappresentato, se il conflitto era conoscibile al terzo.

Detta normativa si ritiene applicabile anche nell’ambito societario ai rapporti tra società di capitali e suoi amministratori, stante l’esistenza di un rapporto di immedesimazione organica, a condizione, però, che non vi sia nell’atto costitutivo un’espressa separazione tra potere deliberativo e potere rappresentativo.

Si tratta, a ben vedere, di una norma cui fare ricorso in caso di rilascio di fideiussioni da parte di una società, il cui amministratore rivesta anche una posizione apicale nella società debitrice principale, in assenza di rapporti infragruppo.

Per invocare detta disciplina è però necessario dimostrare, concretamente, l’esistenza di interessi incompatibili tra la società garante ed il proprio amministratore/rappresentante, tale per cui la garante non ottenga alcun vantaggio dal prestare una fideiussione a favore di altra società.

A tal proposito esistono alcuni elementi indiziari dell’esistenza di un possibile conflitto, elaborati da giurisprudenza di  merito e legittimità, quali, ad esempio: la posizione di amministratore e legale rappresentante del medesimo socio in seno a garante e garantita; l’estraneità della garanzia all’oggetto sociale della società garante; la sproporzione tra capitale sociale della garante rispetto all’importo garantito; la mancanza assoluta di beneficio in capo alla garante; lo scopo di far ottenere l’accesso al credito in condizione che isolatamente considerate non lo permetterebbero; il carattere omnibus della fideiussione.

Dal momento che non esiste un elenco di legge sulle possibili ipotesi di conflitto, occorrerà fare riferimento alla casistica giurisprudenziale, ma è chiaro che l’applicazione, in via analogica, del conflitto di interessi del rappresentante, ex articolo 1394 c.c., in ambito societario, rappresenta un valido strumento per tutelare gli interessi della società garante e di conseguenza della propria compagine sociale.

(a cura dell’Avv. Elisabetta Sgattonielisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com)

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