In mancanza di contratto scritto che confermi la pattuizione della periodicità di capitalizzazione degli interessi, vanno applicati i tassi debitori più favorevoli al correntista.

È quanto dichiarato dal Tribunale di Siena all’esito di un contenzioso instaurato dallo Studio nell’interesse di un correntista che lamentava, nei confronti dell’istituto di credito, la mancata determinazione del contenuto negoziale dell’operazione bancaria.

Infatti, nel caso di contratti non redatti in forma scritta e/o non prodotti in giudizio, per i quali, pertanto, non sia possibile risalire alle condizioni economiche pattuite tra le parti all’inizio del rapporto, il tasso di interesse applicato deve essere calcolato facendo riferimento a <<il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ministro dell’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione>>.

Conseguentemente, in caso di discrepanza tra il tasso applicato dalla banca in mancanza di contratto e quello applicabile facendo riferimento al criterio di calcolo di cui all’articolo 117 Testo unico bancario, la banca sarà tenuta a restituire, in favore del correntista, la differenza tra il tasso effettivamente applicato e quello applicabile in base ai citati criteri di calcolo.

(a cura dell’Avv. Elisabetta Sgattonielisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com)

CategoryDiritto bancario

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