L’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2017 è alle porte: esso si applicherà dal 9 maggio 2018.
In generale, con questo decreto si registra – rispetto al passato – un notevole inasprimento dell’entità pecuniaria delle sanzioni: ad esempio, una parola o una frase che i controllori interpreteranno come “ingannevole” o anche semplicemente “ambigua”, non chiara, potrebbe provocare l’applicazione dell’art. 3 del decreto, con una sanzione che va da € 3.000,00 a € 24.000,00; dimenticare di indicare un allergene potrà “costare” da € 5.000,00 a € 40.000,00 (art. 5 del decreto).
Se si considera che ogni accertamento della stessa violazione presso un diverso punto vendita viene sanzionato autonomamente, è facile capire quali importi possano essere applicati: il singolo errore sulla stessa etichetta potrebbe essere accertato e sanzionato più volte in luoghi diversi.
Inoltre, il decreto prevede un numero molto elevato di infrazioni, con maggiori rischi di concorso di violazioni (e conseguente cumulo sanzionatorio): è, infatti, possibile che un singolo errore su un’etichetta talvolta violi non una, ma due o più disposizioni.
Infine, dopo oltre tre anni di vuoto normativo, ci si attende che le Autorità competenti intraprendano una campagna di controlli senza precedenti.
Un operatore del settore alimentare, quindi, non può sottovalutare l’importanza di questa data: 9 maggio 2018. Una revisione delle etichette (anche alla luce dei nuovi obblighi aggiunti dalla legge italiana) è fondamentale e urgente, e porta – se non a escludere – a ridurre il rischio d’impresa, ponendo inoltre le basi per una migliore difesa in giudizio. È un investimento per il futuro, con costi sempre enormemente inferiori al “costo” delle sanzioni che l’operatore rischia di dover pagare.
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