In quali casi la banca può segnalare a sofferenza un cliente?

È legittima la segnalazione a sofferenza, da parte dell’intermediario presso la Centrale rischi interbancaria (CR), solo nei casi in cui il correntista versi in una situazione di grave e irreparabile difficoltà patrimoniale, avente carattere non transitorio. Ai fini della segnalazione è necessario che la banca abbia svolto una preventiva ed accurata indagine in merito alla condizione finanziaria generale in cui versa il correntista.

Come noto, gli intermediari creditizi devono procedere, periodicamente, con le rilevazioni del rischio tra la clientela, provvedendo alle relative segnalazioni presso la CR.

Tra le tante, la segnalazione a sofferenza rappresenta l’ipotesi più grave, in quanto presuppone una situazione finanziaria di insolvenza non temporanea e, produce, come effetto, l’impossibilità per il soggetto segnalato di accedere al credito e la conseguente perdita di credibilità nel mercato creditizio.

Pertanto, proprio in virtù delle conseguenze che derivano dalla segnalazione, è imposto alle banche di svolgere un’accurata indagine conoscitiva della situazione patrimoniale del correntista, al fine di verificare se il debitore versi in una situazione di illiquidità temporanea o se diversamente non sia in grado, in assoluto, di far fronte alla propria posizione debitoria.

In mancanza di detta indagine preventiva, qualora si accerti che non vi fossero i presupposti per procedere con la segnalazione, la banca è tenuta a provvedere alla cancellazione della segnalazione e al risarcimento dei danni causati al correntista.

In linea con tale orientamento, l’ABF (Arbitro bancario finanziario) di Bologna, sulla scia delle argomentazioni addotte dallo Studio e dell’impianto probatorio fornito, ha condannato l’istituto di credito a cancellare, a proprie spese, la segnalazione a sofferenza di un correntista in quanto illegittima, con conseguente obbligo della banca al pagamento integrale delle spese della procedura.

(a cura dell’ Avv. Elisabetta Sgattonielisabetta.sgattoni@studiozunarelli.com)

CategoryDiritto bancario

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