La responsabilità solidale tra Committente e Vettore è espressamente prevista dall’art. 83 bis del D.L. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/08) in materia di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi (così come modificato dalla legge 190/2014).
L’art. 83 bis, nello specifico, evidenzia oggi un regime di solidarietà non totalmente difforme da quello previsto in materia di appalto dal D.Lgs. 276/2003, con alcune limitazioni.
Il suddetto regime di solidarietà, infatti, potrà essere scongiurato dal Committente già in fase preliminare alla stipulazione del contratto scritto, ottenendo dall’impresa a cui intende affidare il servizio, copia dell’attestazione certificante la propria regolare posizione assicurativa e previdenziale (di data non anteriore a tre mesi dalla conclusione del contratto), il DURC.
Più precisamente, l’articolo de quo prevede al comma 4 bis che “Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4 – sexies”.
In difetto di quanto sopra, qualora si verificassero mancati pagamenti contributivi e/o retributivi da parte del Vettore, il Committente potrà essere chiamato a rispondere in solido con quest’ultimo nei confronti dei dipendenti e degli Enti lesi dall’inadempimento datoriale. E ciò entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto e limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.
Il Committente, in altri termini, risulterebbe obbligato in solido pur non avendo posto in essere alcun atto suscettibile di generare un’obbligazione di natura previdenziale, retributiva e/o assicurativa, ma per il solo fatto di non aver compiuto le prescritte attività direttamente connesse e prodromiche alla instaurazione “regolare” del contratto di trasporto.
E’ escluso, similmente all’innovata disciplina del contratto di appalto, il beneficio di preventiva escussione del vettore, rendendo de facto diretta, e non già sussidiaria, la responsabilità del Committente (che potrà eventualmente agire successivamente in via di regresso nei confronti del responsabile principale).
L’obbligo di preventiva verifica da parte del committente trova inoltre automatica , ed espressa, estensione anche in relazione ai rapporti con il sub-vettore di cui dovranno essere verificati gli adempimenti retributivi/contributivi e assistenziali precedentemente alla stipulazione del contratto scritto.
A cura del Dipartimento di Diritto del Lavoro – Avv. Marcello Giordani –marcello.giordani@studiozunarelli.com