L’avv. Francesca Greblo ottiene dal Tribunale di Como la sospensione della provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo ottenuto dal un Istituto di credito di rilevanza Nazionale.
La Banca aveva chiesto ed ottenuto in danno di un Società assistita dallo Studio e dei fideiussori della stessa un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la complessiva somma circa € 100.000,00 in relazione al saldo debitore di un conto corrente, intraprendendo, in base alla provvisoria esecutorietà del titolo ottenuto, l’esecuzione forzata su taluni immobili intestati ai fideiussori della Società.
Nell’interesse della Società e dei fideiussori è stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo sollevando contestazioni sia con riferimento al conto corrente oggetto del decreto ingiuntivo, sia in relazione al conto corrente SBF appoggiato sul predetto rapporto, oltre che con riferimento ad altro rapporto di conto corrente ormai chiuso, nonché in riferimento ad un contratto di IRS (Interest Rate Swap) sottoscritto dalla Società.
Le anomalie bancarie sono state evidenziate in tre elaborati tecnici peritali redatti dallo Studio del dott. Roberto Giansalvo, con cui lo Studio Zunarelli e associati collabora.
In particolare a fronte della rilevata usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati dalla banca, tenuto altresì conto dell’applicazione di spese e CMS illegittime, dell’applicazione di interessi anatocistici oltre che della nullità del contratto in operazioni in derivati IRS, è stato fatto valere nei confronti della Banca un controcredito ed è stata eccepita la non correttezza del saldo debitore vantato dalla banca.
Con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, a fronte delle contestazioni sollevate, è stata dunque avanzata istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Como alla luce delle doglianze espresse da parte opponente e delle consulenze tecniche di parte allegate, tenuto conto dei necessari approfondimenti che si impongono a mezzo di apposita consulenza tecnica d’ufficio, considerate le fattispecie di nullità individuate ad oggi dalla giurisprudenza in tema di contratti di interest rate swap, ha ritenuto sussistenti i gravi motivi di cui all’art. 649 c.p.c per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sino a concorrenza dell’importo di euro 83.000,00, somma pari a quanto gli opponenti hanno lamentato a titolo di interessi, spese e commissioni usurarie, oltre che a titolo di perdite derivanti dal contratto di interest rate swap addebitate sul medesimo conto corrente.
(A cura dell’Avv. Francesca Greblo – francesca.greblo@studiozunarelli.com)
Print This Post