Con una recente sentenza il Tribunale di Ferrara, chiamato a decidere nell’ambito di una controversia insorta tra socio e cooperativa, ha espresso un interessante orientamento in tema di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto.

La vicenda processuale può essere così riassunta: il socio, incaricato di effettuare un trasporto da parte della cooperativa, a causa di una errata manovra durante la fase di scarico, distruggeva parte della merce. In seguito al sinistro, la cooperativa risarciva il committente e agiva in giudizio nei confronti del socio dopo diversi anni per la ripetizione di quanto pagato. Nell’ambito dell’instaurata controversia il socio, oltre a negare la propria responsabilità in ordine all’evento, eccepiva in via preliminare l’intervenuta prescrizione annuale del diritto al risarcimento (ai sensi dell’art. 2951 c.c.), in quanto il sinistro si era verificato oltre un anno prima dalla citazione e da allora non era intervenuto alcun atto interruttivo, ne’ da parte della cooperativa, ne’ da parte del committente.

Sulla base di tali presupposti il Tribunale, decidendo sulla suddetta questione preliminare, ha ritenuto di rigettare l’eccezione di prescrizione.

A tal riguardo, infatti, il giudicante ha osservato come la cooperativa non rivestiva la qualifica di committente nell’ambito del trasporto realizzato dal socio, ma di mandataria, a cui quest’ultimo ha conferito rappresentanza per la stipula dei contratti di trasporto con i vari committenti (per suo conto ma a nome della cooperativa).

In forza di tale impostazione il Tribunale ha così ritenuto che tra socio e cooperativa debbano trovare applicazione le norme previste in tema di contratto di mandato e non di trasporto, con conseguente inapplicabilità del termine breve di prescrizione segnatamente previsto per quest’ultima fattispecie contrattuale.

L’orientamento offerto dal Tribunale di Ferrara pone senz’altro significative conseguenze nei rapporti tra socio e cooperativa, anche perché non vi è chi non veda come il poter contare su un termine di prescrizione più ampio agevoli – e non poco – la posizione contrattuale della cooperativa nei confronti del socio, il quale potrebbe vedersi chiamato a risarcire i danni accorsi alla merce anche dopo diversi anni dalla consegna della stessa.

Per approfondimenti Dott. Federico Tassinari, federico.tassinari@studiozunarelli.com

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