L’Agenzia delle Dogane di Trieste ha contestato a dei clienti dello studio (importatore e spedizioniere in rappresentanza indiretta) l’inapplicabilità dell’aliquota ridotta del dazio antidumping, in quanto la dichiarazione sulla fattura cha accompagnava l’importazione -pur riportando tutti gli altri dati richiesti dall’Allegato II del Reg. UE 412/2013- non presentava né la data (essendo presente la sola data della fattura), né il volume della merce importata.

La Dogana ha, quindi, provveduto alla notifica dell’avviso di accertamento e dell’atto di irrogazione delle sanzioni, nonostante l’importatore avesse presentato, in seguito al controllo a posteriori, una dichiarazione su fattura sostitutiva di quella incompleta.

Nella tesi dell’Agenzia delle Dogane, la dichiarazione riportante tutti gli elementi richiesti dal Regolamento avrebbe dovuto necessariamente comparire sulla fattura presentata al momento dell’importazione.

Dopo la notifica dei ricorsi, l’Agenzia delle Dogane ha annullato in autotutela l’avviso di accertamento e di applicazione delle sanzioni, facendo proprie le argomentazioni dello Studio secondo cui la legislazione doganale non impedisce l’esibizione a posteriori di una fattura commerciale sostitutiva.

Del resto un’applicazione non ostruzionistica del Regolamento e teleologicamente orientata non poteva che portare all’annullamento degli avvisi gravati, poiché, nella fattispecie concreta, le merci erano effettivamente esportate da una delle società che aveva diritto alla agevolazione fiscale e, in ogni caso, erano esattamente identificate.

 

(a cura dell’Avv. Federica Fantuzzi, Ufficio di Trieste,  040-7600281)

CategoryDiritto doganale

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