Recuperare un credito nei confronti di una società in liquidazione spesso può rappresentare un problema. In tale fase, infatti, le attività aziendali vengono via via azzerate e, il più delle volte, è difficile rinvenire beni sociali di rilevante valore economico verso cui agire.

Prima di abbandonare l’idea di recuperare il credito, tuttavia, si può tentare di pignorare eventuali importi vantati dalla debitrice nei confronti dell’erario; in particolare, i crediti Iva che la società vanta nei confrotni dell’Agenzia delle entrate [1].

A tal riguardo si segnala che lo Studio ha recentemente assistito una società che vantava un cospicuo credito nei confronti di una controparte in liquidazione. Dopo alcune ricerche, all’esito delle quali era emerso che quest’ultima non deteneva né beni mobili né beni mobili, si è optato per agire nei confronti dell’erario, al fine di verificare se vi fossero eventuali somme a credito. Tale azione ha permesso di accertare che la debitrice aveva maturato il diritto al rimborso di un cospicuo credito Iva, il quale è stato così pignorato e successivamente assegnato in pagamento alla creditrice.

Per completezza, si evidenzia come il credito Iva potrebbe essere pignorato (e successivamente assegnato dal giudice) anche nell’ipotesi in cui la società debitrice non abbia prestato idoena garanzia per ottenerne la liquidazione immediata[2].  Ed infatti, il mancato deposito della predetta garanzia non determina la decadenza del contribuente dal diritto ad ottenere il pagamento dell’eccedenza dell’imposta IVA versata, ma solo la temporanea inesigibilità del rimborso[3]. Decorsi i termini per l’accertamento previsti dalla legge (Art. 57 D.P.R. n. 633/1972) senza che l’Agenzia delle Entrate abbia riscontrato irregolarità, il credito vantato dal contribuente nei confronti dell’erario diviene liquido, certo ed immediatamente esigibile.

Sulla base di tali premesse, dunque, il credito Iva può in astratto essere oggetto di pignoramento e di successiva assegnazione in favore della creditrice sia nel caso in cui la debitrice abbia offerto idonea garanzia all’erario sia nell’ipotesi in cui tale garanzia non sia stata prestata. In quest’ultima fattispecie, infatti, il credito, anche se è momentaneamente illiquido ed eventuale, è suscettibile di una “capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione”, con la conseguenza che esso può essere assegnato[4].

 

 

(A cura dell’ufficio di Bologna, Prof. Avv. Massimo Campailla e Dott. Federico Tassinari, Tel: 051 2750020)

 

 


[1] L’art. 30 DPR 633/1970 prevede che il contribuente, quando sussistono determinate circostanze (tra cui vi rientra anche la messa in liquidazione della società), possa richiedere il riborso dell’Iva versata in eccedenza nel corso del precedente periodo di imposta, che viene successivamente liquidata, a sensi dell’art. 38-bis DPR cit., entro i successivi tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

[2] L’art. 38-bis D.P.R. cit., nel disciplinare le modalità ordinarie di rimborso dell’eccedenza annuale Iva,  prevede che il contribuente possa conseguirlo, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, a condizione che presti idonea garanzia (rappresentata da cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria e polizza fideiussoria) per la restituzione della somma ricevuta nel caso in cui l’Ufficio, eseguiti successivamente i riscontri, rilevi che il rimborso non spettava.

[3] L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 17/E del 6/05/2011, ha chiarito: “L’atto di garanzia, quindi, pur rappresentando un documento da acquisire durante l’iter di esecuzione del rimborso, non è richiesto al contribuente ai fini del controllo della regolarità formale dell’istanza presentata ma è propedeutico alla sola fase di liquidazione del rimborso stesso (si vedano, in tal senso, risoluzioni n. 450390 del 22 maggio 1990 e n. 336146 del 18 febbraio 1992). Tale atto è, infatti, volto a salvaguardare immediatamente gli interessi dell’Erario qualora sia accertata, in altra sede, la non spettanza della somma originariamente rimborsata ed è, pertanto, del tutto ininfluente ai fini dell’accertamento e della rettifica della dichiarazione da cui risulta il credito IVA”. Conferma di un tanto si rinviene anche in giurisprudenza: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21515 del 20/10/2010, in tema di compensazione dell’IVA infragruppo, ha infatti ritenuto non necessaria la prestazione della garanzia di cui al citato art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 quando il credito d’imposta, risultante dalla dichiarazione, sia divenuto definitivo per decorso dei termini di accertamento.

[4] A tal riguardo, infatti, in giurisprudenza si è più volte affermato che la esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità poiché oggetto dell’espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato, cosicché l’espropriazione (presso terzi) può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione – Cass. civ. Sez. III, 04/12/1987, n. 9027 (conformi a tale indirizzo sono anche Cass. 11 luglio 1962, n. 1835; Cass. 26 settembre 1979, n. 4970; Cass. 28 giugno 1994, n. 6206; più di recente Cass. 15 marzo 2004, n. 5235 in Riv. esec. forz., 2004, 609 e Cass. 13 luglio 2011, n. 15360 che afferma la pignorabilità, in astratto, degli utili sociali riconosciuto nel rendiconto finale della gestione annuale ad un socio di s.r.l.); peraltro, sempre in giurisprudenza si è espressamente ammesso l’espropriabilità dei crediti incerti ed eventuali: tra questi si collocano, ad esempio, quelli per retribuzioni future, canoni di locazione non ancora maturati, corrispettivi di contratti di appalto anteriormente al collaudo (Cass. 26 settembre 1979, n. 4970 nonché Cass. 10 settembre 2009, n. 19501, secondo cui è pignorabile un credito futuro, che difetta dei requisiti di liquidità ed esigibilità, sempreché si tratti di un credito non meramente eventuale). 

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