Con sentenza recentemente passata in giudicato, la Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha ulteriormente confermato la perdurante vigenza della normativa speciale che disciplina le zone franche del porto di Trieste e che è destinata a prevalere sulla normativa nazionale successivamente intervenuta. Nella citata sentenza si ribadisce che il Porto Franco di Trieste è “un’area soggetta ad una specifica regolamentazione, che ha le sue radici nel Trattato di Pace di Parigi del 1947 e nei successivi provvedimenti di integrazione e attuazione. L’intendo di queste norme era dunque quello di creare una zona di libero scambio all’interno del Porto di Trieste, aperta ai traffici marittimi anche internazionali esonerandola dall’imposizione sulle merci dei dazi doganali o di altre tasse equivalenti. Emerge dunque un’esenzione dai dazi doganali e da qualunque altro gravame imposto sulle merci, allo scopo di favorire l’importazione e l’esportazione e l’incremento del volume di traffico del Porto stesso , la cui normativa speciale è destinata a prevalere rispetto alla normativa eventualmente contrastante”.

In un momento di rinnovato interesse verso lo strumento del Porto Franco di Trieste, non può non sfuggire l’importanza della condivisione, anche da parte della giurisprudenza, delle fonti normative che disciplinano le suddette aree.

 

A cura dell’ufficio di Bologna e Trieste, Prof. Avv. Massimo Campailla
(per informazioni: massimo.campailla@studiozunarelli.com tel: 0512750020)

CategoryDiritto doganale

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