Facendo seguito a quanto anticipato nella newsletter pubblicata in data 11 dicembre 2017, riportiamo di seguito le principali novità prospettate all’interno del testo dell’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione siglato il 3 dicembre 2017.

In aggiunta alle modifiche di carattere economico – retributivo che prevedono un aumento di Euro 108 mensili suddiviso in quattro rate nel corso del successivo biennio oltre alla corresponsione di una somma una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale, sono state introdotte misure per favorire l’occupazione, ad esempio attraverso trattamenti economici di ingresso agevolati per i primi quattro anni per l’assunzione a tempo indeterminato di neopatentati, oltre a trattamenti temporanei legati alla vigenza del CCNL riguardanti gli istituti dei ROL, delle ex festività e degli scatti di anzianità.

Tra le ulteriori novità degne di nota si segnalano l’introduzione di meccanismi di decurtazione salariale per le assenze di malattia effettuate a seguito di giornate non lavorative, volti a disincentivare e contrastare il fenomeno dell’assenteismo; una innovata classificazione del personale viaggiante, adesso correlata alla tipologia di servizi svolti e non più alla portata dei mezzi, nonché, nell’ambito di un rivisitato obiettivo di flessibilità, è stato rimodulato l’orario di lavoro sia del personale viaggiante, con l’introduzione della c.d. “settimana mobile”, sia del personale non viaggiante attraverso la previsione di un orario settimanale pari a 39 ore suddivisibili su cinque o sei giorni, eliminando così la rigidità del precedente schema e la obbligatorietà di un accordo aziendale.

L’ipotesi di accordo, in parziale modifica del capitolo dedicato al “mercato del lavoro”, prevede la rimozione del divieto di utilizzo del lavoro a chiamata per i lavoratori, con riserva di affrontare in fase di stesura del Contratto il tema della possibilità di accesso alla Naspi in caso di interruzione del rapporto di lavoro a chiamata. In merito all’utilizzo del contratto di somministrazione a tempo indeterminato non si rilevano elementi di novità, permanendo pertanto il divieto di applicazione.

A totale inversione di quanto precedentemente disposto dall’art. 30, viene ora stabilito che il conducente, ad esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all’effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto, eliminando così il c.d. “divieto di facchinaggio”.

Ulteriori novità si rilevano con riferimento alla disciplina del trasferimento, la quale verrà applicata nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria residenza e, in ogni caso, qualora la distanza tra l’unità produttiva precedente e la nuova risulti uguale o superiore a venti chilometri.

Infine, l’ultimo aspetto meritevole di attenzione riguarda l’applicazione della disciplina dell’appalto, la quale vede confermato l’obbligo per le imprese appaltanti di esternalizzare eventuali attività di magazzino solo ad imprese che applichino il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione con l’aggiunta di un generale divieto di subappalto (rimane esclusa dal divieto l’assegnazione di un appalto da parte di un Consorzio ad un’impresa associata), oltreché della necessaria inclusione della c.d. “clausola sociale” all’interno del contratto di appalto con l’impresa subentrante, al fine di garantire un passaggio diretto dei lavoratori senza soluzione di continuità.

(A cura del Dipartimento di Diritto del Lavoro – Avv. Marcello Giordani – 02.39680538)

 

 

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