Secondo la Corte di Giustizia è legittima la clausola contrattuale con cui il fornitore di prodotti di lusso proibisce ai distributori la vendita online su piattaforme terze come Amazon o eBay.

È di recente pubblicazione la tanto attesa sentenza della Corte di Giustizia UE che ha dato il via libera alla possibilità, da parte di un fornitore di prodotti di lusso, di proibire ai distributori facenti parte della propria rete di distribuzione selettiva la vendita online su piattaforme terze.

Il caso sottoposto all’attenzione dei Giudici europei vedeva coinvolta Coty Germany, il colosso tedesco della cosmesi controllato da Jab Holdings (gruppo che ha fatto notizia per aver venduto la sua quota di maggioranza del marchio Jimmy Choo a Michael Kors per oltre 1 miliardo di dollari), che, allo scopo di preservare l’immagine di lusso di alcune sue marche, ha creato negli anni una selezionata rete di distributori al dettaglio autorizzati, scelti in base a severi standard qualitativi.

In particolare, i negozi di tali distributori devono osservare una serie di requisiti in termini di ambiente, dotazioni e arredamento avendo altresì la possibilità di vendere i prodotti oggetto del contratto tramite Internet. Con riferimento a tale ultimo aspetto, nel 2012, Coty Germany aveva proposto una modifica ai contratti in essere con i propri distributori, prevedendo delle limitazioni alle vendite online.

Più nel dettaglio, si prevedeva che l’offerta dei prodotti online dovesse essere effettuata unicamente tramite una «vetrina elettronica» del negozio autorizzato e che in tale contesto fosse preservata la connotazione lussuosa dei prodotti. Veniva inoltre fatto espresso divieto di avvalersi in modo riconoscibile di imprese terze non autorizzate per le vendite su Internet dei prodotti oggetto del contratto.

La Parfümerie Akzente, distributrice della Coty Germany da molti anni, rifiutava di approvare la suddetta modifica contrattuale volendo continuare a vendere i prodotti oggetto del contratto per il tramite della nota piattaforma «amazon.de». Coty Germany proponeva dunque ricorso avanti il Tribunale tedesco affinché fosse vietata alla Parfümerie Akzente la distribuzione dei prodotti attraverso detta piattaforma online.

In questo contesto, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno) chiedeva alla Corte di giustizia se il divieto imposto dalla Coty Germany fosse compatibile con il diritto della concorrenza dell’Unione. Il 26 luglio 2017 l’Avvocato Generale Nils Wahl ha depositato le proprie conclusioni cui la Corte si è sostanzialmente uniformata con la sentenza pubblicata il 7 dicembre 2017.

I Giudici del Lussemburgo, in primo luogo, hanno verificato la conformità del sistema di distribuzione selettiva adottato dalla Coty Germany alla normativa europea in tema di concorrenza e, in particolare, all’art. 101 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Al riguardo, è stato rilevato che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso, finalizzato primariamente a salvaguardare l’immagine di tali prodotti, è conforme al diritto europeo purché la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, applicati in modo non discriminatorio tra i potenziali rivenditori.

Con riferimento invece alle limitazioni imposte dalla Coty Germany nelle vendite online, la Corte si è soffermata sulla legittimità ti tale previsione contrattuale alla luce del Reg. n. 330/2010 e, in particolare, se detta clausola possa reputarsi idonea a restringere la clientela a cui i distributori autorizzati possono vedere i prodotti di lusso o se essa restringa le vendite passive dei distributori autorizzati ai clienti finali; restrizioni queste, reputate contrarie alla normativa europea.

Al riguardo, la Corte ha ritenuto che nel caso oggetto di giudizio, le restrizioni imposte dalla Coty Germany ai propri distributori non costituivano violazioni dell’art. 4 del Reg. n. 330/2010 e ciò in virtù del fatto che la clausola contrattuale non vietava qualsivoglia vendita online, ma unicamente quelle effettuate tramite piattaforme terze riconoscibili (i.e. Amazon.de). Detta limitazione, inoltre, era proporzionata all’obiettivo perseguito volto a preservare l’allure di lusso dei prodotti oggetto del contratto di distribuzione, anche in ragione del fatto che piattaforme terze, non avendo alcun vincolo contrattuale con il produttore, non potevano reputarsi tenute a soddisfare gli standard richiesti dalla Coty Germany ai propri distributori.

La pronuncia in commento apre quindi la strada alle aziende che operano nel settore del lusso di mantenere, tramite idonee previsioni contrattuali, elevati standard di qualità ed immagine dei propri brand anche nelle vendite online.

(a cura dell’ufficio di Bologna – Prof. Avv. Massimo Campailla e Dott.ssa Marta Tonioni – 0512750020)

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