Le note vicende che hanno recentemente coinvolto il vettore aereo Ryanair, culminate con la pubblicazione della lista dei voli soppressi (702 solo in Italia!), impongono di ribadire i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo.
Sul punto, la normativa a cui fare riferimento è il Reg. (CE) n. 261/04.
Il predetto regolamento prevede che il passeggero, in caso di cancellazione del volo, ha diritto a scegliere tra: il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; l’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea; l’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
Il passeggero, inoltre, ha diritto ad essere assistito dalla compagnia aerea, la quale deve offrigli: i pasti e le bevande per la durata dell’attesa; la sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Non solo. In alcuni casi specifici, il passeggero ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla cancellazione del volo (c.d. “compensazione pecuniaria”), il cui ammontare – prestabilito – dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa.
Il risarcimento, tuttavia, non è sempre dovuto.
Sono infatti escluse le ipotesi in cui la compagnia aerea può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali, quali ad esempio: avverse condizioni meteorologiche; improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza; scioperi (ma non dei piloti o delle hostess o del personale di terra, che la compagnia avrebbe potuto evitare accogliendo le loro richieste).
Inoltre, non è dovuto il risarcimento nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione: con almeno due settimane di preavviso; nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza, e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto; meno di sette giorni prima, e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
Ad ogni buon conto, nel caso di Ryanair, la compagnia aerea ha già ampiamente ammesso le proprie responsabilità per la cancellazione dei voli, in conseguenza si presume (e si auspica) che non accampi giustificazioni e accordi i risarcimenti ai passeggeri, così come previsto dalla legge.
(A cura del Dott. Federico Tassinari – federico.tassinari@studiozunarelli.com)