Con una sentenza molto recente (n. 13937 del 22 marzo 2017, Sez. I) la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla condotta di alterazione del cronotachigrafo, cioè, l’apparecchio che registra i tempi di guida e di riposo dei conducenti, nonché la velocità ed i chilometri percorsi dal mezzo su cui è obbligatoriamente installato.

Già nel Codice della strada vi è una norma (l’art. 179) che sanziona il conducente o il titolare della licenza o autorizzazione al trasporto che mette in circolazione un camion con cronotachigrafo manomesso o non funzionante (o addirittura assente).

Secondo la Cassazione, tuttavia, chi altera un cronotachigrafo può anche essere incriminato ai sensi dell’art. 437 del codice Penale, che punisce chi “omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”.

Secondo i giudici, infatti, il cronotachigrafo è un dispositivo che serve a garantire la sicurezza dei lavoratori delle imprese di trasporto, cioè gli autisti, ed anche i terzi, come gli automobilisti che circolando sulle strade possono venire in contatto con il mezzo che circola con cronotachigrafo manomesso.

La Corte ha stabilito ciò confermando il proprio orientamento già espresso in un’analoga sentenza del 2016.

(A cura dell’Avv. Andrea Giardiniandrea.giardini@studiozunarelli.com)

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