Con una recentissima sentenza resa in grado di appello, è stato confermato il principio per il quale il furto esclude la responsabilità solo quando presenta i caratteri di assoluta imprevedibilità e inevitabilità e laddove la sottrazione avvenga con violenza o minaccia.
La Corte ha invece previsto che debba escludersi la colpa grave, con conseguente applicazione del limite risarcitorio, qualora gli accorgimenti adottati nella fattispecie concreta corrispondano a misure di normale diligenza e, pertanto, non siano passibili di censura.
Nel caso specifico, la sottrazione delle merci era avvenuta quando il mezzo era parcheggiato con altri automezzi, con la serratura assicurata da lucchetto, e durante una breve pausa in cui l’autista si era allontanato per consumare la cena.
L’assunzione della testimonianza dell’autista stesso, seppur dipendente di una delle parti in causa, ha permesso alla Corte di accertare le modalità effettive della sottrazione delle merci e, quindi, di escludere che il vettore potesse essere condannato a risarcire l’intero valore delle medesime, ritenendo appropriato un risarcimento limitato al valore corrispondente alla moltiplicazione di € 1,00 per ogni chilo di merce trasportata, trattandosi di un trasporto nazionale e dovendo quindi trovare applicazione il Codice civile.
La pronuncia è di particolare interesse dal momento che richiede al vettore una diligenza media che si concilia con le normali modalità con le quali i trasporti effettivamente avvengono, senza richiedere, per l’applicazione del limite risarcitorio quella che, in sostanza, si atteggia a probatio diabolica.
(A cura del Prof. Avv. Massimo Campailla e Avv. Federica Fantuzzi – massimo.campailla@studiozunarelli.com; federica.fantuzzi@studiozunarelli.com)