Il TAR del Lazio con la sentenza n. 3137 del 6 marzo 2017 ha adottato una pregevole pronuncia in tema di carenze formali di un’offerta presentata nell’ambito di una gara pubblica.
Si trattava di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio da parte del Comune di Roma (Roma Capitale), il cui bando prescriveva che l’offerta economica fosse corredata da una marca da bollo di € 16.
La commissione di gara rilevava tale mancanza in una delle offerte presentate cosicché l’operatore interessato veniva invitato alla regolarizzazione, sulla base del c.d. soccorso istruttorio.
L’offerente provvedeva ad inviare via PEC una dichiarazione che attestava la sua esenzione dall’imposta di bollo, data la sua natura di Onlus.
La stazione appaltante provvedeva, tuttavia, all’esclusione, dichiarando che non era pervenuta tale dichiarazione nei termini assegnati.
L’escluso impugnava dunque il provvedimento e, nell’accogliere il ricorso, il TAR Lazio ha precisato che la mancanza del bollo non avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara e nemmeno il soccorso istruttorio ma semplicemente la corresponsione dell’imposta ai sensi del DPR 642/72, il quale impone agli ufficiali pubblici di accettare gli atti pur privi di bollo stabilendo che è possibile la loro regolarizzazione.
Il TAR ha precisato che l’inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera d’invito circa le modalità di presentazione delle offerte può implicare l’esclusione dalla gara, in assenza di espressa previsione al riguardo, solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’Amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti, ipotesi che tuttavia non ricorrevano nel caso di specie.
(A cura dell’ Avv. Andrea Giardini – andrea.giardini@studiozunarelli.com)