Lo Studio ha assistito un vettore in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nell’ambito del quale il mittente, al quale era stato ingiunto di pagare i noli, aveva opposto in compensazione i danni patiti in seguito all’avaria della merce trasportata dall’Italia alla Serbia.

Il Giudice adìto ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, non ritenendo sussistente la prova, non solo del quantum del danno sofferto dal mittente, ma altresì dell’esistenza dello stesso.

Il Giudice in modo particolare ha stabilito che il vettore non è responsabile per la perdita o avaria delle merci se sono conseguenza di fatti che possono verificarsi durante il trasporto, se il carico non è assicurato in modo conveniente, se vi ha provveduto il mittente o un suo incaricato. Il vettore non è tenuto a provare lo specifico fatto che ha determinato la perdita o l’avaria, operando a suo favore una presunzione di non responsabilità, tutte le volte in cui, per le particolari circostanze di fatto in cui la perdita o l’avaria si è determinata, è possibile che a provocarla sia stato uno dei rischi che si sarebbero potuti evitare con una idonea sistemazione del carico. Spetta dunque a chi sostiene la responsabilità del vettore dimostrare che, invece, la perdita o l’avaria si sono prodotte per causa di uno specifico comportamento colposo di quest’ultimo.

A ciò si aggiunga che nell’ambito del trasporto CMR i reclami devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della merce, termine che nella fattispecie concreta il mittente non ha dimostrato di aver rispettato.

(A cura dell’Avv. Federica Fantuzzifederica.fantuzzi@studiozunarelli.com)

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