In data 17 marzo 2017 è stato pubblicato il D.L. n. 25/17 che ha, in soli due articoli, abrogato la possibilità di accedere al lavoro accessorio e ripristinato un regime di solidarietà “piena” negli appalti tra Committente e appaltatore.
In particolare, sono stati abrogati gli art. 48, 49 e 50 D.Lgs 81/15 che prevedevano il lavoro accessorio e il pagamento delle prestazioni attraverso i c.d. “voucher” o buoni lavoro. Questi ultimi non potranno più essere acquistati e andranno utilizzati, se già posseduti, entro la fine dell’anno corrente.
Il Decreto Legge de quo ha inoltre abrogato pressoché tutte le garanzie in capo al Committente di non vedersi condannato al pagamento dei trattamenti contributivi, retributivi e assicurativi maturati dal lavoratore e non versati dal proprio datore di lavoro (appaltatore) in qualità di responsabile solidale ex art. 29 D.Lgs 276/03.
Il Committente chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore per i suddetti debiti, dunque, non potrà più invocare il c.d. “beneficio di preventiva escussione” che consentiva allo stesso di evitare o quantomeno posticipare il pagamento del dovuto. L’avente diritto, infatti, era costretto a escutere preventivamente il patrimonio dell’appaltatore e solo successivamente e in caso di insuccesso, quello del Committente.
Oltre a ciò, il decreto legge sopra richiamato, ha escluso la possibilità (invero poco utilizzata) da parte della contrattazione collettiva di prevedere modalità e procedure di controllo circa la regolarità degli appalti al fine di liberare il Committente da ogni responsabilità.
Fermo quanto sopra, si tratta pertanto di attendere se tale nuova disciplina, sicuramente più onerosa per alcune realtà imprenditoriali, verrà convertita in legge ordinaria entro i prossimi 60 giorni.
(A cura dell’Avv. Marcello Giordani – marcello.giordani@studiozunarelli.com)